Comando Provinciale Vigili del FuocoComando Provinciale Vigili del Fuoco Torino


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Diventare Vigile del Fuoco Volontario
 
In ogni Comando provinciale dei Vigili del fuoco è istituito un unico elenco del personale volontario, impiegato per le esigenze delle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 
I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza, o presso il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia limitrofa, nel caso si desideri essere impiegati presso un distaccamento volontario di quest'ultima provincia, con i seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana, uomo o donna, con un'età compresa tra i 18 ed i 45 anni;
  • godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
  • diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
  • idoneità psicofisica e attitudinale che consiste in:
  • requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 comma 6 Decreto Legislativo 165/2001);
  • di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76.
Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino  vi è l'Ufficio Volontari (tel. 011-7422225)  che si occupa del procedimento relativo all'inquadramento nei quadri Volontari di quei cittadini che possiedono i requisiti necessari all'espletamento di tale mansione.
 
Il neo V.V.D. prima di essere assegnato alle mansioni di servizio, frequenterà un corso di formazione tecnico-professionale presso il Comando di Torino della durata di 120 ore. Al termine del corso l'aspirante Volontario dovrà superare una prova di idoneità e sarà assegnato alla sede più vicina alla propria residenza.
 
È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario a domanda:
  • il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
  • gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

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