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QUESITO

RISPOSTA

In un condominio di 6 famiglie divise su 3 piani quanti estintori bisogna avere?

Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno 1987) recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" non prescrive, come misura obbligatoria, la presenza di estintori presso i suddetti fabbricati.
Tuttavia è facoltà dei singoli condomini tenere a disposizione presso le singole unità immobiliari o negli spazi comuni, mezzi di estinzione anche non espressamente previsti dalle norme vigenti.

In presenza di attività "A" e "B" insieme, la presentazione della SCIA dell'attività "A" deve essere presentata  unitamente all'approvazione progetto di cui all'attività "B"?Ogni procedimento viene attivato anche singolarmente secondo le modalità previste dal D.M. 151/11.
L'approvazione di progetto antincendio è l'attuale NOF?Sono procedimenti differenti, in particolare il "NOF" è  "facoltativo".
Per l' autorimessa sarebbe opportuno chiarire il termine "superficie coperta" ovvero solo la parte occupata dai veicoli o anche corselli e/o altri locali (cantine) non compartimentati?Per il computo della superficie dell'autorimessa si rimanda al DM 01/02/1986 nel caso particolare occorre sommare la corsia di manovra e non le cantine.
Cosa succede in caso di tardivo inoltro di una attestazione di rinnovo periodico? E' stabilito un limite oltre al quale la validità della conformità antincendio decade se non rinnovata?

Si è passibile di sanzione penale (art. 20 DLGS 139/06).

Non è stabilito per norma nessun limite. Occorre fare attenzione in quanto in questo periodo si sta esercendo senza titolo abilitativo ai fini antincendio.

L¿installazione di un impianto fotovoltaico in coperture è da considerarsi quale modifica che comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 4 comma 6 DPR 151/11?Fino ad eventuali precisazioni da parte del ministero per il Comando, tale impianto, fatto e certificato a regola d¿arte e con le attuali disposizioni ministeriali (lett. circ. prot. 5158 del 26.03.2010) è da considerarsi  non aggravio di rischio. E pertanto è sufficiente presentare solo una SCIA e non  attivare una nuova valutazione del progetto.
Come si procede nel caso di azienda che ha acquisito un parere favorevole al progetto per la ex 88 ( nuova attività per l'azienda) e 91 (preesistente con CPI precedente) considerando  che attualmente non rientra più, non avendo materiale combustibile superiore a 5000 kg? L'azienda è tenuta a completare le richieste dettate nel parere e raccogliere i certificati e, la documentazione richiesta?

Per la centrale termica prima della scadenza procedere con "attestazione di rinnovo" art. 5 DPR 151/2011; per il deposito si consiglia di comunicare al comando che non rientra più come attività soggetta.

In merito ai lavori da effettuare si evidenzia che il titolare è tenuto ad effettuare i lavori necessari a ridurre il rischio d'incendio previsti dalla "valutazione del rischio di incendio" ai sensi del D.LGVO 81/08.
Qual è la nuova procedura di iscrizione all'albo del Ministero dell'Interno, in particolare per coloro già iscritti  per la 818? Gli iscritti alla 818 risultano in automatico già iscritti al nuovo albo.
Sono previsti dei corsi di abilitazione anche per coloro che erano precedentemente iscritti? C'è una fase transitoria per consentire agli iscritti di inserirsi nel nuovo albo?Il DM 05/08/2011 prevede, per conservare l'iscrizione nel tempo, di effettuare almeno 40 ore di "aggiornamento" in 5 anni con programmi che devono ancora essere definiti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Quando si presenta la SCIA per attività "A" il progetto va allegato?

Sembrerebbe così dalle circolari VV.F. di ottobre.

Va allegato, con relazione tecnica ed  elaborati grafici.
L¿attività "A" equivale a quella a basso rischio di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 per determinare ad esempio la lunghezza dei percorsi di esodo?Non c'è corrispondenza tra basso rischio del D.P.R. 151/11 e basso rischio del D.M. 10/03/98. Pertanto per la progettazione delle attività in cat. "A" del DPR151/2011si deve fare riferimento alle norme verticali.
Come ci si regola  per il regime transitorio cioè per esempio per attività con avvenuto rilascio del parere di conformità e non ancora avvenuta presentazione di istanza di CPI/visita- ( vedi art 7 DPR 151/2011) è possibile  meglio chiarire?Al termine dei lavori presentare SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.
Quando si richiede la valutazione del progetto è necessario allegare il progetto degli impianti meccanici? Impianto idrico antincendio, Impianto di riscaldamento di una certa importanza ecc.?

I progetti esecutivi degli impianti devono essere trattenuti dal titolare dell'attività ed a disposizione del personale VF in fase di controllo.

Se l'impianto di riscaldamento è soggetto occorre predisporre una relazione tecnica con le norme verticali (p.e. DM 12.04.1996). Per l'impianto idrico antincendio occorre riportare in relazione tecnica gli elementi essenziali della norma di buona regola tecnica  seguita (p.e. UNI 10779).
Autorimessa con parere di conformità; ma non sono stati ancora completati i lavori. Ha una superficie inferiore ai  300 m²  occorre in questo caso richiedere il CPI?No si suggerisce di comunicare al comando di archiviare la pratica come non più soggetta ai sensi del DPR 151/2011.

Quali sono le norme da applicare per asili nido oltre 30 persone (attività prima non soggetta)?

Criteri generali di prevenzione incendi.

Come attivare la presentazione delle pratiche per via telematica? A quale tipo di procedure si può applicare?

Attraverso i seguenti portali:

impresainungiorno.gov.it. - Prevenzione "on line" dal sito vigilfuoco.it;

Attraverso il "SUAP" per le attività produttive

Tramite posta elettronica certificata (PEC e firma digitale).
Nel caso ci siano più attività cat. "A" e "B" che procedura seguo?Inoltrare al Comando la  Valutazione del progetto per le sole attività "B" evidenziando anche le "A" interessate da eventuali interferenze. Al termine dei lavori presentare una unica SCIA allegando le certificazioni per le "A" e le "B" ed il progetto per le sole attività "A".
Se ho un CPI per attività non più soggette cosa faccio? E se ho un CPI con attività soggette e attività non soggette?

Si consiglia di segnalare al Comando di archiviare la pratica come non più soggetta;

Prima della scadenza presentare "Attestazione di rinnovo" per le sole attività ancora soggette e comunicazione per le altre che non risultano più soggette