DECRETO 8 novembre 2019

Con il Decreto del Ministro dell’Interno 8 novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-2019) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.
Il decreto si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

  • a) climatizzazione di edifici e ambienti;
  • b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  • c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  • d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  • e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Non si applica agli:

  • a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
  • b) impianti di incenerimento;
  • c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
  • d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica, ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:

  • • impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa.
  • • impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;
  • • impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.

Per agevolare la comprensione dei contenuti del decreto ministeriale 8 novembre 2019, la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica e l’associazione ANIMA- Assotermica hanno predisposto la presente pagina web dedicata al decreto stesso.

Data la notevole diffusione di tale tipologia di impianti sul territorio nazionale, con questo strumento si è inteso riportare le prescrizioni previste dalla legislazione vigente evidenziando, per ogni tipologia di impianto, il complesso normativo che deve essere osservato.

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