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Vigilanza Antincendio Lecce

Il servizio di Vigilanza Antincendio è espletato a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006, applicando le tariffe stabilite dal D.M. 2/03/2012; l'entità del servizio è determinato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo.

Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione oppure nei seguenti casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/96:

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Disposizioni generali

Il Servizio di Vigilanza va richiesto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto la data della manifestazione, come previsto dall'art. 8 del DM 261/96, accedendo alla piattaforma Corpo Digitale, raggiungibile all'indirizzo https://corpodigitale.vigilfuoco.it/

Attenzione, non saranno ammesse richieste con il vecchio modello.

Preventivi e consuntivi

L'importo del preventivo è calcolato sulla base delle tariffe vigenti (DM 02/03/2012), della presunta durata del servizio e incrementato dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza del locale, preventive e successive.

Al termine della manifestazione, in base al verbale della vigilanza che conferma o accerta l’impiego di personale, mezzi ed indica l’effettivo orario di intervento reso, si predispone un consuntivo (fattura).

Il consuntivo (fattura) annulla e sostituisce il preventivo di pari numero. L’importo del consuntivo è quello che contabilmente dovrà risultare pagato.

Modalità di Pagamento

Per il servizio di Vigilanza Antincendio, il pagamento dovrà essere effettuato, nel rispetto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N.82, del 7 marzo 2005 e s.m.i.), utilizzando il pagamento con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PAGOPA: https://pagopa.vigilfuoco.it/ , calcolati sulla base delle tariffe vigenti e della presunta durata del servizio, incrementata dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza preventive e successive del locale.

Variazione o annullamento

In caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto dovrà essere data comunicazione a questo Comando entro due giorni antecedenti l’inizio del servizio, al fine di consentire le modifiche e/o l’adozione dei provvedimenti relativi.

Dette comunicazioni devono pervenire:

con e-mail agli indirizzi com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Contatti

ILGE Perlangeli Maurizio. tel. 08321660232

 

 

 

Allegati

Tariffe Vigilanza - DM 02_03_2012.pdf
DM 261 96
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