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ACCESSO DOCUMENTALE
Possiamo avere due casi: accesso documentale ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e accesso civico semplice e generalizzato introdotto dal decreto legislativo 33/13 così come modificato dal decreto legislativo 97/16; siamo in presenza di una legislazione parallela che tutela interessi diversi.
Di seguito si riporta la modulistica per l’accesso agli atti di prevenzione incendi, per l’accesso degli atti diversi dalla prevenzione incendi e per l’accesso civico:
FOIA Accesso Civico Generalizzato
Prevenzione Incendi
ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Qualsiasi soggetto (privato cittadino, pubblica Amministrazione, Società, ecc.) che dimostri di avere un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o custoditi stabilmente da una Pubblica Amministrazione (verbali, rapporti di intervento, certificati, istanze di privati, atti di altra Pubblica Amministrazione o uffici, ecc.).
Questo principio generale trova specifici limiti previsti dal d.lgs. 196/03, il quale sottrae all’accesso alcune categorie di documenti per motivi di riservatezza dei dati personali, cosiddetta “privacy”, garantendo peraltro agli interessati la sola visione degli atti relativi ai procedimenti Amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
In particolare, nell’attività dei Comandi la normativa vigente sottrae all’accesso la documentazione relativa a corrispondenza epistolare tra privati, all’attività professionale, commerciale ed industriale di persone, gruppi ed imprese.
Da ultimo, i limiti di accesso agli atti sono regolati dall’art. 24 della legge 241/90 così come modificato dall’art. 16 della legge 15/05.
Il diritto di accesso è escluso ad esempio per i documenti coperti da segreto di Stato, per le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, quando sono in corso attività di polizia giudiziaria coperte da segreto istruttorio, ecc.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Nel caso di domande di accesso alla documentazione relativa a pratiche di prevenzione incendi o a richieste di pareri tecnici, l’accesso è consentito a terzi soggetti sempre previa dimostrazione di un interesse concreto ed immediato, sia ai pareri espressi del Comando sia alla documentazione tecnica prodotta in quanto parte integrante del processo amministrativo.
Per quanto concerne l’accesso agli elaborati grafici presentati da privati esso è consentito limitatamente alla visione degli stessi anche per la tutela del Copyright del professionista che ha redatto l’elaborato.
Sono invece documenti non accessibili tutti quegli atti (verbali o rapporti di intervento, perizie, esposti) che il Comando abbia trasmesso all’Autorità giudiziaria per aver ipotizzato l’esistenza di un fatto penalmente perseguibile o che da tale autorità siano stati richiesti, fino all’eventuale autorizzazione al rilascio comunicata dall’Autorità Giudiziaria.
Si forniscono le seguenti disposizioni in merito all’esercizio di accesso che si esplica mediante richiesta informale e/o formale, quest’ultima preferibile al fine della corretta gestione del procedimento amministrativo.