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Soccorso

Le attività di soccorso tecnico urgente e, più in generale di soccorso pubblico, unitamente a quelle di prevenzione incendi e vigilanza antincendio, sono garantite nel nostro Paese dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, attraverso le strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dislocate su tutto il territorio nazionale, attive 7 giorni su 7, in tutto l’arco delle 24 ore. Questa struttura organizzativa, denominata Comando dei Vigili del Fuoco, è una specificità italiana e rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama internazionale dei corpi dei vigili del fuoco.

La richiesta di soccorso per il territorio del comando di Vibo Valentia viene attivata tramite la chiamata telefonica al numero unico di emergenza europeo 112

Il Soccorso Tecnico Urgente

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

  • l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

  • l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

  • fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

  • concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

  • concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

  • provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

  • partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

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