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Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi

La prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza. L'Italia può vantare il più basso tasso di mortalità per incendio se confrontato con quello degli altri Paesi, anche grazie ad un’attenta e costante opera di controllo e di diffusione della cultura della sicurezza.

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Comitato Tecnico Regionale

Il Comitato Tecnico Regionale è un organo regionale presieduto dai Vigili del Fuoco ed è costituito dal direttore regionale o interregionale dei VVF, tre funzionari tecnici del Corpo Nazionale di VVF della regione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta in cui ha sede la direzione regionale o interregionale di VVF, un rappresentante della regione, due rappresentanti dell’ARPA, un rappresentante dell’INAIL, un rappresentante dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, un rappresentante del Comune territorialmente competente, un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG) per gli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo su terraferma, un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta.

Il CTR ha il compito di:

  • effettuare l’istruttoria e valutazione finale dei rapporti di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore esistenti, nuovi e per modifiche con aggravio del rischio (NOF);
  • trasmettere gli esiti agli enti rappresentati, al Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a ISPRA, al Ministero dell’Interno e alla Prefettura territorialmente competente;
  • diffidare il gestore in caso di mancati adempimenti al D.lgs. 105/2015;
  • sospendere l’attività e ordina la chiusura dello stabilimento o impianto;
  • individuare le aree ad elevata concentrazione di aziende RIR;
  • individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti con possibile effetto domino;
  • coordinare i gestori nell’elaborazione del piano sicurezza integrato;
  • rilasciare i pareri di compatibilità territoriale nel caso in cui non sia stato adottato l’elaborato tecnico comunale.

Il Comitato Tecnico Regionale della Basilicata si riunisce presso la Direzione Regionale VVF Basilicata.

Rischi Industriali

Uno stabilimento è a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e ricade nel campo di applicazione della “Direttiva Seveso” se detiene le sostanze pericolose di cui all’allegato I (parti 1 e 2) al D.Lgs. 105/15 in quantitativi superiori alle soglie di cui a colonna II e III del medesimo allegato.

A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, lo Stabilimento sarà definito di Soglia Inferiore (SSI) o di Soglia Superiore (SSS) e sarà soggetto ad adempimenti differenti.

Stabilimento di Soglia Inferiore (SSI)

  • Notifica
  • Politica di prevenzione e SGS
  • Piano di Emergenza Interno
  • Piano di Emergenza Esterno

Stabilimento di Soglia Superiore (SSS)

  • Rapporto di Sicurezza
  • Notifica
  • Politica di prevenzione e SGS
  • Piano di Emergenza Interno
  • Piano di Emergenza Esterno

Per “sostanza pericolosa” si intende una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o specificata nella parte 2 dell’allegato 1 al D.lgs. 105/2015, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; mentre, per “presenza di sostanze pericolose”, si intente “la presenza reale o prevista di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi”.

Qualora in uno stabilimento non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limite di cui all’Allegato I (parti 1 e 2), per escludere l’assoggettabilità alla normativa Seveso è comunque necessario applicare le regole descritte alla nota 4 dell’allegato 1 al D.Lgs.105/2015.

Rischi industriali

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Deroghe

Art. 7. Deroghe - DPR 1 agosto 2011 n. 151

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I. 3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Istanza di Deroga

PIN_4_2023_Deroga.pdf

Uffici sul territorio

Direzione Regionale Basilicata

lunerdì - venerdì

8 - 14

tel. 0971609511

Comando Provinciale Potenza

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Comando Provinciale Matera

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