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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 53: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie (superficie > 200 m2); materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili (superficie > 1.000 m2).

Domanda:
Un'officina riparazione auto con centro revisioni, di superficie pari a 180 mq e con capacità inferiore a 9 posti auto a quali adempimenti per la prevenzione incendi deve sottostare?
Risposta:
L'attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Per un'autocarrozzeria soggetta (attività 53.1.B) generalmente si fa riferimento al d.m. 1.2.86, che al punto 3.4 prescrive i requisiti minimi R(EI): "Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previste dalla L. 64 del 2 febbraio 1974". Si può/deve applicare quindi il d.m. 9 marzo 2007 per calcolare la classe di resistenza al fuoco richiesta?
Risposta:
Per l'attività in oggetto occorrerà riferirsi alla valutazione del rischio ed ai generali criteri di prevenzione incendi di cui all'allegato I del d.m. 07.08.2012. Si potrà fare riferimento al d.m. 09.03.2007 per il calcolo della classe di resistenza al fuoco, in funzione del carico di incendio presente.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Si deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per una carrozzeria di 160 m2 già in possesso di CPI?
Risposta:
L'attività di carrozzeria è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/11 se supera i 300 m2 di superficie coperta (attività 53) e anche all'attività 74, qualora siano presenti impianti termici di potenzialità complessiva superiore a 116 kW.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Nel caso di un'attività (n. 53 nella fattispecie) riportata nell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 senza indicazione in corrispondenza della colonna relativa alla categoria A, significa che per quella attività sono previste solo le categorie B e C?
Risposta:
Si, per alcune attività, come la 53, sono previste solo le categorie B e C.

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Un edificio di 1.230 mq da destinare alle attività di gommista e collaudi auto, con annesso deposito di gomme, inferiore a 10.000 kg, senza possibilità di permanenza di autoveicoli all'interno durante le fasi non lavorative, ricade nell'attività di cui al punto 69 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Risposta:
L'edificio in oggetto non sembrerebbe ricompreso al punto 69 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq); l'attività sembrerebbe invece individuabile nella fattispecie di cui al punto 53 dello stesso decreto (officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq).

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Nella attività 53 per superficie coperta si intende la sola superficie dell' officina (esclusi spazi accessori ed uffici) oppure si intende la superficie di tutto l'immobile?
Risposta:
La superficie da prendere a riferimento è quella totale, comprensiva dei magazzini, uffici e servizi.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Un'officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima della emanazione del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, non era soggetta al certificato di prevenzione incendi in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa al punto 53 del d.P.R. 151, categoria B, avendo superficie superiore a 300 mq e inferiore a 1000 mq.
L'attività 53 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività 72; in tal caso occorre produrre SCIA antincendio entro un anno di tempo? Oppure la data del 7 ottobre 2012 vale esclusivamente per le attività nuove ricomprese dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e in precedenza non riportate dal d.m. 16 febbraio 1982?
Risposta:
Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 che, in virtù della previgente normativa (d.m.16 febbraio 1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 07/10/2012. Pertanto, anche per il caso rappresentato, entro tale data, dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Pubblicato il 28/12/2011


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