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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette
Attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
- Domanda:
- Nel caso di un edificio composto da 10 appartamenti destinati a locazione a scopo turistico con n. 28 posti letto totali, quale documentazione devo presentare considerato che sono da poco stati ultimati i lavori (due mesi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011) sulla base di un progetto presentato unicamente al comune, che teneva conto della normativa precedente la quale escludeva tale attività dai controlli di prevenzione incendi?
- Risposta:
- Se l'attività ricettiva è "assimilabile a residenza turistico alberghiera (RTA)" risulta ricompresa al punto 66. Pertanto, prima di esercire l'attività occorrerà presentare la SCIA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 151/2011, la modalità di presentazione della segnalazione e la documentazione necessaria è indicata nel d.m. 7 agosto 2012.
Pubblicato il 20/02/2013
- Domanda:
- Rientrano come attività n. 66, anche gli alberghi la cui struttura edilizia è suddivisa in vari blocchi, di capienza inferiore ai 25 posti letto, con accessi distinti? Nel totale la capienza dell'albergo è inferiore ai 100 posti letto.
- Risposta:
- Qualora l'albergo abbia una capienza superiore a 25 posti-letto, anche se gli stessi sono suddivisi in strutture separate, rientrano al punto 66 del d.P.R. 151/2011. In questo caso le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.
Pubblicato il 18/02/2013
- Domanda:
- In merito all'attività di campeggio con più di 400 persone quale normativa bisogna applicare?
- Risposta:
- L'attività ricade in categoria B con valutazione preventiva del progetto da parte del Comando VV.F. competente. In attesa dell'emanazione della specifica regola tecnica, si applicano i criteri generali di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.M. 7 agosto 2012.
Pubblicato il 18/02/2013
- Domanda:
- Nel caso di un piccolo albergo con meno di 25 posti letto ed annesso ristorante con 100 posti a sedere, quali sono gli adempimenti necessari, anche in merito alla cucina ed alla centrale termica?
- Risposta:
- Gli alberghi fino a 25 posti letto ed i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti procedurali stabiliti dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; resta fermo comunque l'obbligo del rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi per le attività alberghiere da parte del titolare. L'impianto di produzione calore e la cucina alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, qualora superino la di potenzialità di 116 kW, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Pubblicato il 26/06/2012
- Domanda:
- Qual è la procedura di prevenzione incendi da seguire per l'apertura di un'attività extra-alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, in unità immobiliari destinate ad abitazione civile?
- Risposta:
- L'attività extra alberghiera descritta, avendo capacità ricettiva inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per tale attività devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali.
Pubblicato il 16/02/2012