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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 75: Autorimesse pubbliche e private, di superficie > 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m2; depositi di mezzi rotabili di superficie > 1.000 m2 .

Domanda:
Un'autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato nel cortile di pertinenza. A quale attività va ascritto il deposito di gasolio?
Risposta:
Ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Dovendo realizzare all'aperto un ricovero per natanti, con superficie di circa 1000 mq è necessario presentare istanza di valutazione progetto per attività individuata al nr. 75 del d.P.R. 151/2011?
Risposta:
No, rientrano nel punto 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 solo i locali coperti adibiti a ricovero di natanti con superficie superiore a 500 m2.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Come si calcola la superficie di un'autorimessa ai fini dell'assoggettabilità?
Risposta:
Per il computo della superficie dell'autorimessa occorre fare riferimento alla superficie coperta destinata a ricovero, sosta e manovra degli autoveicoli, con servizi annessi.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Un'autorimessa interrata condominiale con superficie maggiore di 300 mq, antecedente al 1986, deve presentare la SCIA pur non avendo CPI dato che i posti auto sono inferiori a 9? Inoltre vale il d.m.i. 29 dicembre 2005, nel caso di adeguamento?
Risposta:
Nel caso prospettato deve essere presentata la SCIA quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 con riferimento ai contenuti del d.m. febbraio 1986.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Può essere esclusa dal calcolo della superficie di un'autorimessa, una cantina con pareti e porta REI 120 avente unico accesso dall'autorimessa stessa?
Risposta:
Nel caso prospettato è possibile escludere dal computo della superficie dell'autorimessa la superficie della cantina.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Quali sono gli adempimenti per un'autorimessa suddivisa a box ubicata al piano interrato di un fabbricato plurifamiliare in ristrutturazione, nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso di un locale, da cantina a box, comporti il superamento di 300 m2 di superficie?
Risposta:
Le autorimesse tra 300 e 1000 m2 ricadono nella categoria 75.A e pertanto devono essere applicate le disposizioni stabilite dall'art. 4, comma 1 del d.P.R. n. 151/2011.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Come si deve procedere per rinnovare un CPI per una autorimessa che ha 9 posti auto e superficie inferiore a 300 mq: si deve rinnovare comunque oppure si lascia decadere?
Risposta:
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e del relativo elenco delle attività soggette, per l'attività descritta il c.p.i. non deve essere rinnovato in quanto l'attività non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi. Il titolare dell'attività deve comunque rispettare, sotto la propria responsabilità, la regola tecnica (punto 2 dell'allegato al d.m. febbraio 1986).

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
L'ex proprietario titolare di CPI (autorimessa di 315 mq) ha venduto i 9 box a soggetti diversi costituitisi in Condominio. Il CPI è in scadenza. L'amministratore deve presentare la SCIA oppure l'Attestazione di rinnovo  periodico e la Dichiarazione per voltura?
Risposta:
Devono essere presentati al Comando provinciale VV.F. la dichiarazione per voltura e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio in base all'articolo 5 del DPR 151/2011.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
Nell'ambito del progetto di trasformazione di un'autocarrozzeria in autorimessa di circa 240 mq, non è stata avviata alcuna procedura presso il Comando VV.F. in quanto le auto parcheggiate, non superando nove unità, escludevano l'ambito di assoggettabilità previsto dal d.m. 16 febbraio 1982. Con l'emanazione del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività illustratta è soggetta a SCIA?
Risposta:
Con il nuovo regolamento il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Nel caso proposto, (autorimessa di 240 mq), l'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Un'attività precedentemente assoggettata ai controlli di prevenzione incendi e per la quale non è stata presentata l'istanza per il rilascio del CPI, ai sensi del d.P.R. 151/2011 è riclassificata solo limitatamente all'autorimessa nella n. 75.A. In questo caso dovrà essere presentata la richiesta di CPI?
Risposta:
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ricadono nella categoria A dell'allegato I devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Un'autorimessa da dieci posti auto e superficie di 380 mq, costruita nel 1995, ubicata al piano seminterrato di una palazzina condominiale è riclassificata al n. 75, categoria A, dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. In tal caso dovrà essere avviata la procedura con la SCIA ed entro quale scadenza temporale?
Risposta:
Se l'attività esistente è già in possesso del certificato di prevenzione incendi, prima della scadenza dello stesso deve essere presentata, al Comando Provinciale competente, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se invece l'attività è in possesso solo del parere di conformità, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il titolare, al termine dei lavori, deve espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Per un'autorimessa contenente nove posti auto è necessario richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi?
Risposta:
Con il nuovo regolamento il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le "Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq."

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Per un'autorimessa privata su spazio a cielo aperto è previsto l'obbligo della richiesta del CPI o semplicemente il riscontro del punto 7 del d.m. del 1 febbraio 1986?
Risposta:
Le autorimesse all'aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Un condomino proprietario di un locale sottostante l'edificio può utilizzare il locale stesso come deposito per 15 motorini ed in caso affermativo qual é la procedura da seguire?
Risposta:
La regola tecnica di riferimento é il d.m. 1 febbraio 1986 (autorimesse, parcheggi auto, moto). Per quanto riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il limite di soglia è costituito dalla superficie del locale (punto 75 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), indipendentemente dal tipo e dalla categoria di veicoli che vengono parcheggiati.

Pubblicato il 19/01/2012


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