Segui @vigilidelfuoco

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

Sei in: Home > Prevenzione e sicurezza > FAQ > Argomento selezionato

F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività non soggette

Domanda:
Dovendo realizzare all'aperto un ricovero per natanti, con superficie di circa 1000 mq è necessario presentare istanza di valutazione progetto per attività individuata al nr. 75 del d.P.R. 151/2011?
Risposta:
No, rientrano nel punto 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 solo i locali coperti adibiti a ricovero di natanti con superficie superiore a 500 m2.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Un'attività di collaudo e/o revisione veicoli è da considerarsi soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 151/11.
Risposta:
Se nell'attività non è presente l'officina per la riparazione ed i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario al collaudo o alla revisione, l'attività non si configura tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Come considerare, ai fini di una corretta applicazione del d.P.R. 151/2011, una scuola privata che ospita un asilo nido con meno di 30 persone e classi da 3 anni in su per un totale complessivo inferiore alle 100 persone (asilo nido e scuola materna)?
Risposta:
Se l'asilo nido ha meno di 30 persone presenti, l'attività non si configura al punto 67 del d.P.R. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Un circolo culturale, con una superficie complessiva di 1800 mq su due piani con 7 sale di riunioni da 60 mq cadauna, rientra nell'attività n. 65?
Risposta:
Non sono ricompresi al punto 65 dell'Allegato I al d.P.R. 151/2011 i circoli privati all'interno dei quali non si svolgano attività di spettacolo o di intrattenimento in genere. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Una attività per il riciclo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche nella quale si effettua smontaggio e recupero, senza lavorazioni con sostanze pericolose, senza lavorazioni a caldo, con superficie coperta di 2000 mq e con meno di 5.000 kg di materiali combustibili in ciclo di lavorazione e/o in deposito potrebbe rientrare tra le attività di cui al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Una attività così come rappresentata, e caratterizzata dalla presenza di materiali combustibili in quantità inferiore a 5.000 kg, non rientra fra quelle ricomprese dall'allegato al d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Officine meccaniche di produzione e riparazione di impianti del settore alimentare e del settore estrazione materiale costruzione da cave, con meno di 25 dipendenti, è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Nel caso in cui nell'attività in oggetto si effettuino esclusivamente lavorazioni a freddo, la stessa non è ricompresa nell'elenco allegato al d.P.R. 151/2011. L'attività potrebbe rientrare ai punti 9 e/o 14 del suddetto elenco in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Un'officina riparazione auto con centro revisioni, di superficie pari a 180 mq e con capacità inferiore a 9 posti auto a quali adempimenti per la prevenzione incendi deve sottostare?
Risposta:
L'attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Un deposito di legname (attività 36) inferiore a 50.000 kg è in categoria A?
Risposta:
Un deposito di legname con quantitativi inferiori a 50.000 kg non costituisce attività assoggettata agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Nel caso di un'azienda agricola in cui è presente una cisterna per il deposito di gasolio agricolo di capacità inferiore a 1 mc, quali sono gli adempimenti in relazione alle novità introdotte con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quali i requisiti che devono possedere la cisterna ed il locale in cui è posizionata?
Risposta:
Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo 1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 31 luglio 1934.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
I compressori e gli impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa a servizio di attività artigianali e industriali di varia tipologia, ricadono tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?
Risposta:
I suddetti impianti non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
A quale attività del D.P.R. 151/11 corrisponde l'attività 95 del D.M. 16.02.1982?
Risposta:
I vani corsa di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del d.m. 16 febbraio 1982 non sono più compresi fra le attività sottoposte ai controlli i prevenzione incendi. Se gli stessi sono inseriti in una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi devono essere rispettate le disposizioni di cui al d.m. 15 settembre 2005.

Pubblicato il 23/05/2012

Domanda:
I luoghi di culto sono ricompresi al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, o si conferma che gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento?
Risposta:
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti già forniti e pertanto non sono compresi dal punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Pubblicato il 23/05/2012

Domanda:
Per un progetto per la realizzazione di un ascensore con vano corsa 1.50 m x 29.00 m x 3.50 m è necessaria la richiesta di parere e quali sono i riferimenti normativi per la progettazione?
Risposta:
Gli impianti di sollevamento non sono più compresi fra le attività sottoposte ai controlli i prevenzione incendi. La regola tecnica per gli impianti di sollevamento è stata emanata con il d.m. 15 settembre 2005.

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Qual è la procedura di prevenzione incendi da seguire per l'apertura di un'attività extra-alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, in unità immobiliari destinate ad abitazione civile?
Risposta:
L'attività extra alberghiera descritta, avendo capacità ricettiva inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per tale attività devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali.

Pubblicato il 16/02/2012

Domanda:
Quali adempimenti devono effettuare i titolari di una attività che, in virtù della nuova normativa, non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi?
Risposta:
Non vi è alcun adempimento a carico dell'utenza. Il Comando provinciale, per le pratiche con istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Pubblicato il 19/12/2011


Copyright 2009 Dipartimento dei Vigili del Fuoco -