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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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pubblicato il 22 aprile 2020  

Procedure medico-legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C

Il Capo del Corpo ha comunicato a tutti i Dirigenti del Corpo Nazionale che l’Ispettorato Generale della Sanità Militare, con nota del 9 aprile 2020 che si allega in copia, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di avvenuto contagio da COVID-19.

In particolare la citata nota precisa che, ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, le lesioni traumatiche da malattie infettive sono inquadrabili nella categoria degli infortuni sul lavoro, in quanto “la causa virulenta è equiparata a quella violenta”. Le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive possono, pertanto, essere ricomprese nelle fattispecie previste dall’art. 1880 del D.Lgs. n. 66/2010. L’evento lesivo può configurarsi infortunio anche in presenza di un “rischio lavorativo generico aggravato”, ossia di un rischio che, pur comune a tutta la popolazione, sia riconducibile all'attività di servizio del dipendente.

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tale condizione di rischio potrebbe configurarsi nell'attività di soccorso pubblico o di altro servizio d’istituto.

Riguardo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio tramite il Modello ML/C, l’Ispettorato ha evidenziato come sia necessario accertare che l’attività di servizio svolta o l’occasione di servizio, ritenuta causa dell’infezione COVID-19, rientri tra quelle gravate da rischio specifico o, quantomeno, da rischio generico aggravato.

  

     

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