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Settore resistenza al fuoco
Omologazione porte tagliafuoco


    Aspetti generali
    Nella presente sezione sono raccolte le principali disposizioni generali in materia di omologazione di porte resistenti al fuoco.

    Classificazione di porte resistenti al fuoco

    L´omologazione delle porte resistenti al fuoco è disciplinata dal Decreto 21 giugno 2004 che regolamenta le procedure per il rilascio dei certificati di prova, riferito ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985, e le procedure per il rilascio dell´atto di omologazione.

    Si definisce omologazione delle porte resistenti al fuoco l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite da:
      - norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova;
      - variazioni riportate nell'allegato C.
    Le variazioni consentite vanno intese come integrate tra loro.

    Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 "Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo". Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
    Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea sono le seguenti:
      - EN 14351-1:2006+A2:2016 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali";
      - EN 13241:2003+A2:2016 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali".
    Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione). Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l´attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.

    Relativamente agli aspetti documentali/formali, si ricorda che documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da:
      - copia dell'atto di omologazione della porta;
      - dichiarazione di conformità alla porta omologata;
      - libretto di installazione, uso e manutenzione.
    Inoltre, le porte resistenti al fuoco devono essere dotate di marchio di conformità (targhetta) e cioè l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione;

    La classificazione delle porte resistenti al fuoco omologate è riportata nell´allegato B del DM 21/06/2004, dove sono indicate le possibili prestazioni con relative classi di resistenza al fuoco.

    E152030456090120180240
    EI 1152030456090120180240
    EI 2152030456090120180240
    EW203060

    Disposizioni sull´omologazione di porte resistenti al fuoco

    Sono di seguito riportati i collegamenti ipertestuali agli atti regolamentari emanati nel settore dell´omologazione di porte resistenti al fuoco.
    • D.M. 27/01/1999 "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione"
    • D.M. 20/04/2001 "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di gradi dimensioni"
    • D.M. 21/06/2004 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"
    • L.C. prot. n. 16746 del 06/11/2019 "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi"
    • L.C. prot. n. 8809 del 17/06/2022 "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi - Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019"
    • L.C. prot. n. 9533 del 04/07/2022 "Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco."

    Nuova procedura per la gestione dei versamenti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione al rilascio di omologazioni su prodotti
    Omologazioni porte resistenti al fuoco

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