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Prevenzione Incendi

La prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza. L'Italia può vantare il più basso tasso di mortalità per incendio se confrontato con quello degli altri Paesi, anche grazie ad un’attenta e costante opera di controllo e di diffusione della cultura della sicurezza.

Prevenzione Incendi

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Comitato Tecnico Regionale

Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, istituito ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 08/03/2006 n.139, opera quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

  • esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi;

  • su richiesta dei Comandi, esprime il parere sulla valutazione dei progetti di insediamenti industriali ed attività di tipo complesso.

Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi del Piemonte è presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco e composto da dirigenti o funzionari dei Comandi VVF della regione, da un rappresentante dell’Ispettorato regionale del Lavoro di Torino, da un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino.

Rischi industriali

Presso la Direzione regionale VVF Piemonte è istituito il Comitato tecnico regionale (CTR) di cui all’art. 10 del d.lgs. 26/06/2015, n. 105, quale autorità competente per gli stabilimenti ricadenti nella “direttiva Seveso” di soglia superiore.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono classificati di soglia inferiore o superiore sulla base dei massimi quantitativi di sostanze e miscele pericolose presenti, elencate nell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015, e delle rispettive soglie di assoggettabilità.

L’ultimo aggiornamento di tale inventario, di aprile 2023, consultabile sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0) , risultano censiti in Piemonte complessivamente 80 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui 44 di soglia superiore (soggetti anche alla redazione del Rapporto di Sicurezza).

Dal 2016, anno di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015, il numero complessivo di stabilimenti RIR si è mantenuto all’incirca costante, con un lieve incremento degli stabilimenti di soglia inferiore.

Il CTR svolge in particolare i seguenti compiti:

  • effettua le istruttorie degli stabilimenti tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza (di “soglia superiore”);

  • rilascia il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo nel caso di realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore o modifiche con aggravio del rischio di stabilimenti esistenti;

  • effettua le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti di soglia superiore;

  • provvede affinché l’inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza siano accessibili, su richiesta, al pubblico con le modalità di cui all’art.3 del d.lgs. 19/08/2005, n. 195;

  • esprime il parere tecnico nei casi previsti dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 105/2015 qualora a livello comunale non sia stato adottato nell’ambito degli strumenti urbanistici l’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti”.

Fanno parte del CTR i rappresentanti di enti e amministrazioni indicati all’art. 10 del d.lgs.105/2015.

Prevenzione Incendi

Rischio industriale

Rischi Industrali

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Deroghe

Art. 7. Deroghe - DPR 1 agosto 2011 n. 151

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I. 3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Istanza di Deroga

PIN_4_2023_Deroga.pdf (152 KB)
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