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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 49: Gruppi di produzione energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e impianti cogenerazione, con potenza > 25 kW.

Domanda:
Con riferimento alle attività nr. 49, nei casi in cui presso uno stesso sito operativo vengano installati in aree diverse più gruppi elettrogeni, quale criterio va adottato ai fini dell'individuazione della sottocategoria A, B o C (esempio: 2 gruppi della potenza rispettiva di 300 kW e 350 kW)?
Risposta:
Nel caso in questione si configurano, per i due gruppi, due distinte attività ricomprese al punto 49.A del d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Un impianto per la produzione di energia elettrica funzionante grazie ad una centrale a biogas, rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco?
Risposta:
Un gruppo di produzione di energia elettrica rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, se la potenza complessiva installata è superiore a 25 kW. Qualora non venga superato tale livello di potenza complessiva, può rientrare fra le attività soggette se la centrale di biogas produce quantità di gas in ciclo e/o in deposito superiore a 25 Nmc/h (attività 1 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011), oppure se il deposito di gas supera una capacità geometrica di 0,75 mc. (attività 4A dell'allegato I citato).

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:
Quale è la procedura per mettere in servizio un generatore di corrente di potenza nominale di 40 kW?
Risposta:
Ai sensi del punto 49 dell'allegato al d.P.R.1 agosto 2011, n. 151, i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici risultano soggetti alla presentazione della SCIA se di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Pubblicato il 24/06/2012

Domanda:
All'interno di un locale tecnico sono installati due gruppi elettrogeni di cui uno, di riserva, entrerà in azione esclusivamente al blocco dell'altro. Ai fini della assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre calcolare la potenza come somma delle potenze singole dei due gruppi, oppure occorre considerare la potenza di un solo gruppo? Nel caso in questione i gruppi sono da 255 kW cadauno pertanto, qualora si consideri la potenza di un solo gruppo, si ricade nella categoria A soggetta a SCIA; se si considera la somma delle potenze si ricade diversamente nella categoria B.
Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo gruppo elettrogeno non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.

Pubblicato il 28/02/2012


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