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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone; Asili nido con oltre 30 persone.

Domanda:
Come considerare, ai fini di una corretta applicazione del d.P.R. 151/2011, una scuola privata che ospita un asilo nido con meno di 30 persone e classi da 3 anni in su per un totale complessivo inferiore alle 100 persone (asilo nido e scuola materna)?
Risposta:
Se l'asilo nido ha meno di 30 persone presenti, l'attività non si configura al punto 67 del d.P.R. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Nello stesso fabbricato è presente una scuola elementare da 110 alunni e un asilo nido con 40 persone, aventi in comune locali accessori quali mensa, refettorio, ecc.. Visto che gli asili nido non sono normati, si chiede se si applica al fabbricato in questione, solo il D.M. 26/08/1992 sommando tutte le persone presenti?
Risposta:
Nel caso prospettato dovranno essere rispettati i criteri generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012. Il d.m. 26/08/1992, non essendo cogente per gli asili nido, potrà costituire unicamente un riferimento.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Un liceo coreutico, con una sola classe di non più di 20/25 iscritti, rientra nella normativa scolastica, anche senza la presenza contemporanea di 100 persone?
Risposta:
Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti sono classificate nell'attività 67, categorie A, B, C in base al numero di persone presenti. Quindi, il liceo con 20/25 persone presenti non ricade nell'attività di cui al punto 67 e non dovrà essere presentata SCIA al Comando, in quanto non costituente attività soggetta ai procedimenti stabiliti con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. In ogni caso per l'attività scolastica si dovranno seguire le prescrizioni indicate nel d.m. 26 agosto 1992 (G.U. n. 218 del 16 settembre 1992). Al punto 1.2 il d.m. suddivide le scuole, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili, di alunni e di personale docente e non docente, in sei tipi tra i quali il tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone. Alle scuole di tipo 0 si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 11 del d.m. citato.

Pubblicato il 23/05/2012

Domanda:
Al punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono citate le scuole con oltre 100 persone presenti e gli asili nido con oltre 30 persone. Si chiede di conoscere come debbano essere considerate le scuole materne (da 3 a 6 anni).
Risposta:
Nel punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni ordine, grado e tipo, pertanto anche le scuole materne.

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Quali sono le norme da applicare per la richiesta di parere di conformità?
Risposta:
Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1, lett. A, del d.m. 4 maggio 1998. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche.

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Quali sono i requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile e quali i certificati necessari per la realizzazione di una scuola professionale per parrucchieri che ospita 80 alunni in 300 mq, ubicata in un condominio residenziale?
Risposta:
Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B. Quali sono le procedure e la documentazione necessarie? È sufficiente produrre la SCIA entro il 7 ottobre 2012?
Risposta:
Ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2012.

Pubblicato il 28/02/2012


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