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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 70: Depositi di superficie > 1000 m2 con quantità di merci e materiali combustibili > 5.000 kg .

Domanda:
I locali come le stalle o i capannoni per l'allevamento di polli rientrano al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11?
Risposta:
I locali per il ricovero o l'allevamento di animali non sono da considerare locali adibiti a deposito così come definiti al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11. Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorrerà, in ogni caso, valutare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di calore a servizio di detti locali così come descritti al punto 74, nonché di altre eventuali attività elencate nello stesso allegato.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Un'attività di collaudo e/o revisione veicoli è da considerarsi soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 151/11.
Risposta:
Se nell'attività non è presente l'officina per la riparazione ed i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario al collaudo o alla revisione, l'attività non si configura tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
Un capannone con superficie 1500 mq suddiviso REI 120 in due locali con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg si configura 70.1.B?
Risposta:
Un deposito ricade nel punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 se la sua superficie lorda supera i 1000 mq e se le merci e i materiali detenuti sono combustibili e in quantitativi superiori complessivamente a 5.000 kg. In linea generale, i locali possono considerarsi indipendenti se non sono presenti comunicazioni e se sono separati con strutture di adeguata resistenza al fuoco.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Un deposito di una ditta di trasporti, principalmente destinato allo stoccaggio di materiale elettromedicale e d'informatica (stampanti, tac, router, server, etc.) di 4000 mq (e 500 mq di uffici), rientra nelle attività soggette a prevenzione incendi e, in caso affermativo, in quale attività rientra?
Risposta:
Qualora non venga effettuata anche attività di vendita, un deposito ricade nel punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 se la sua superficie lorda supera i 1000 mq e se le merci e i materiali detenuti sono combustibili e in quantitativi superiori complessivamente a 5.000 kg.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Con riferimento all'attività indicata al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, cosa si intende per merci e materiali combustibili?
Risposta:
Ai fini dell'individuazione della combustibilità delle merci e materiali detenuti, funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale, occorre fare riferimento alle schede tecniche e merceologiche ovvero ai dati desumibili da letteratura tecnica.

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Un deposito di farina in sacco e altri prodotti alimentari confezionati, di superficie di 1400 mq, compresi gli uffici senza lavorazioni, con stoccaggio medio di 2.000/3.000 q.li e con personale impiegato di 3 unità configura una attività compresa nel d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Per il deposito di cereali, si configura l'attività 27.C del d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Una attività per il riciclo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche nella quale si effettua smontaggio e recupero, senza lavorazioni con sostanze pericolose, senza lavorazioni a caldo, con superficie coperta di 2000 mq e con meno di 5.000 kg di materiali combustibili in ciclo di lavorazione e/o in deposito potrebbe rientrare tra le attività di cui al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Una attività così come rappresentata, e caratterizzata dalla presenza di materiali combustibili in quantità inferiore a 5.000 kg, non rientra fra quelle ricomprese dall'allegato al d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Gli stoccaggi di pneumatici usati che superano i limiti di superficie (1.000 mq) e di peso (5.000 Kg) rientrano al nr. 70 dell'allegato al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Nel caso di locali adibiti deposito al chiuso, di superficie superiore a 1.000 mq, contenenti più di 5.000 kg di materiali combustibili, si configura l'attività 70 dell'allegato suddetto.

Pubblicato il 19/12/2012

Domanda:
Con riferimento alla attività 70 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i requisiti di superficie (1000 mq) e di stoccaggio (5000 kg) sembra siano da considerarsi complementari e non alternativi. Nello specifico, un deposito di dolciumi da 580 mq lordi - compresi servizi - in cui sono stoccati 55.000 kg di caramelle circa e 4.500 kg di imballaggi - cartone - ricade nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi?
Risposta:
L'attività di cui al punto 70 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sussiste quando siano riscontrabili nel locale, contemporaneamente, una superficie di deposito superiore a 1.000 mq e la presenza di materiali combustibili in quantità superiore a 5.000 kg.

Pubblicato il 28/02/2012

Domanda:
Come va intesa la superficie lorda dell'attività, con riferimento al punto 70 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?
Risposta:
Per superficie lorda si intende quanto definito nel d.m. 30 novembre 1983.

Pubblicato il 19/01/2012

Domanda:
Un'attività in precedenza inquadrata al punto 88 del d.m. 16 febbraio 1982, in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie superiore a 1000 mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità, ha diminuito ad oggi i quantitativi in deposito ad una quantità inferiore a 5000 kg. Si chiede di conoscere se l'attività sia in tal modo ancora assoggettata ai controlli di prevenzione incendi.
Risposta:
Con il nuovo d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato introdotto l'ulteriore parametro di 5.000 kg al fine della valutazione dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. L'attività in oggetto, pertanto, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai controlli di prevenzione incendi cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, salvo che non venga superata la suddetta soglia di materiale combustibile.

Pubblicato il 28/12/2011


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