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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Domanda:
Con il nuovo DPR 151/2011 è necessario classificare una centrale termica ex attività 91 in fase di rinnovo del CPI: si ricade in attività 1 in quanto si superano i 25 nmc/h, oppure nella 74?
Risposta:
Occorre fare riferimento alla tabella dell'allegato II al d.P.R. 151/11, laddove l'attività 91 del d.m. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
I locali come le stalle o i capannoni per l'allevamento di polli rientrano al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11?
Risposta:
I locali per il ricovero o l'allevamento di animali non sono da considerare locali adibiti a deposito così come definiti al punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11. Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorrerà, in ogni caso, valutare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di calore a servizio di detti locali così come descritti al punto 74, nonché di altre eventuali attività elencate nello stesso allegato.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:
In un abitazione civile nel caso in cui siano presenti un termocamino dalla potenza termica massima di 34.5 kW e una Caldaia a camera stagna di potenza massima di 30 kW, si sommano le due potenze per funzionamento combinato, superando così i 35 kW? Nel caso in cui il loro funzionamento è autonomo per piani diversi dell'abitazione vanno sommate ugualmente?
Risposta:
La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a 35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal d.m. 12 aprile 2012. Il decreto precisa inoltre che "all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria".

Pubblicato il 18/02/2013

Domanda:
Un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 116 kW, e potenza termica al focolare di 128 kW, è soggetta al controllo dei VV.F. e quindi al CPI?
Risposta:
Occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompreso al punto 74 del d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Una linea di alimentazione di una caldaia che alimenta una centrale termica per uso riscaldamento con potenza termica che impiega quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h" configura l'attività 1 del d.P.R. 151/2011? Il limite precedente era di 50 Nm3/h, mentre con la nuova classificazione rientrano gran parte delle centrali termiche ad uso riscaldamento presenti nelle industrie.
Risposta:
L'attività, in ragione della potenzialità potrà ricadere al punto 74 dell'allegato al d.P.R. 151/2011.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:
Nel caso di due centrali termiche di potenzialità rispettivamente di 115 kW e 280 kW, ciascuna in locale indipendente e con accesso dall'esterno, ma ubicate nello stesso immobile, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere sommate?
Risposta:
No, si deve procedere agli adempimenti di prevenzione incendi unicamente per l'impianto da 280 kW, classificabile nella categoria 74.A. dell'allegato I al d.P.R. 151.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Nel caso specifico di più generatori di aria calda posti all'esterno sulla parete dello stabilimento, ciascuno della potenzialità superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW, si considera la somma delle singole potenzialità, ovvero i generatori sono da considerarsi singolarmente e pertanto ciascuno di essi ricade nella voce 74 categoria A? In questo caso per il rinnovo del CPI è necessaria l'asseverazione di impianti fissi antincendio?
Risposta:
Poiché i generatori sono posti all'esterno, sarà possibile non effettuare la somma delle potenzialità qualora gli stessi risultino effettivamente indipendenti l'uno dall'altro.
Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'intero stabilimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 del d.P.R. 151/ 2011.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 151/11?
Risposta:
No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore.

Pubblicato il 30/10/2012

Domanda:
Nel caso di installazione di una caldaia combinata avente due focolari (uno a legna e uno a gasolio), occorre sempre sommare le potenze dei due focolari oppure, nel caso venga garantito il funzionamento mai simultaneo dei focolari, si considera solo la potenza più alta tra i due?
Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo impianto di produzione di calore non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.

Pubblicato il 24/06/2012

Domanda:
In un'officina meccanica ci sono due nastri radianti con generatori di calore esterni da 100 Kw cadauno, una caldaia esterna da 34 Kw ed una caldaia interna da 24 Kw con una somma totale da 259 Kw: bisogna presentare una SCIA per la potenza installata da 259 Kw o la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna?
Risposta:
Nel caso indicato nel quesito, se i generatori di calore sono esterni, la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna.

Pubblicato il 23/05/2012

Domanda:
L'impianto di riscaldamento a nastri radianti (uno da 120 kW ed uno da 168 kW, per complessivi 288 kW, in un unico compartimento) di un laboratorio dovrà essere integrato con un nastro radiante da 120 kW nello stesso compartimento, portando la potenzialità complessiva a 408 kW. L'attività attualmente dispone del CPI in corso di validità. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità complessiva futura del compartimento superiore a 350 kW, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità è sufficiente una SCIA a lavori eseguiti?
Risposta:
Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore, devono essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.

Pubblicato il 19/12/2011


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