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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

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Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006

Oggetto: riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo recante il "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile.

Si tratta di una normazione di particolare rilevanza, che giunge a completamento di un ciclo di riforme sul Corpo Nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti dalla Legge n. 252/2004 e dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il regolamento di cui al D.P.R. n. 76/2004, concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario e l'istituzione delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previste dal D.P.R. n. 314/2002.

Appare pertanto opportuno fornire alle SS. LL. una sintetica illustrazione del nuovo provvedimento legislativo, che costituisce un utile strumento per una visione completa ed unitaria delle attività istituzionali del Corpo Nazionale; le leggi e le altre fonti normative utilizzate per la redazione del testo sono elencate nel prospetto allegato alla presente nota.

Le normative sul Corpo Nazionale possedevano una propria sistematicità in epoca risalente (cfr. le principali leggi di settore: Legge n. 1570/1941  e Legge n. 469/1961) e sono state via via modificate con interventi per lo più parziali e sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie e senza le necessarie abrogazioni.

In questo quadro complesso è stato inevitabile operare interventi innovativi per riportare ad organicità la disciplina, la qual cosa ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo coinvolto la pubblica amministrazione, in sintonia con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo l'assetto ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

L'approccio metodologico seguito per il riassetto è consistito nel procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, con successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega ed accertamento della loro effettiva vigenza.

I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio.

L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario ed in qualche caso anche su quelle di matrice regolamentare, quando ciò è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema; in quest'ipotesi, alcuni singoli aspetti già regolamentati da norme di rango secondario sono stati riportati nel testo in ragione del loro carattere fondamentale o definitorio della funzione cui accedono, in modo da assicurare una collocazione più adeguata nel sistema delle fonti normative (cfr. artt. 13, 15, 17, commi 1 e 2, e 18, comma 1, del testo).

In qualche altro caso è apparso necessario integrare la norma di legge con la previsione regolamentare per conferire unitarietà alla disciplina, anche ai fini di un'immediata percepibilità da parte dei terzi, e renderla più coerente nel suo complesso (cfr. artt. 3, lett. b, e 16, commi 3, 4 e 6, e artt. 21 e 22 del testo).

Per evitare sovrapposizioni di disposizioni parzialmente coincidenti e dubbi interpretativi, si è contemporaneamente proceduto ad abrogare le disposizioni regolamentari riscritte (cfr. art. 35, lett. ll, del testo).

Lo schema di Decreto Legislativo è composto da 36 articoli, suddivisi in 6 capi (ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale; prevenzione incendi; soccorso pubblico; disposizioni in materia di amministrazione e contabilità; disposizioni finali ed abrogazioni); si procede di seguito alla sua sintetica descrizione.

Capo I - Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (artt.  1-6)

Il Capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto delle competenze ed all'organizzazione del Corpo Nazionale.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. "leggi Bassanini".

Le principali leggi organiche (Legge n. 1570/1941  e Legge n. 469/1961) collocano il Corpo Nazionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa, e ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (Legge n. 966/1965, Legge n. 996/1970, Legge n. 930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal D.Lgs. n. 300/1999  e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno profondamente inciso - soprattutto i secondi - sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo Nazionale.

Com'è noto, l'art. 14 del predetto Decreto Legislativo attribuisce al Ministero dell'Interno, tra l'altro, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti già assegnati dalle vigenti norme al Corpo Nazionale; il successivo art. 15 stabilisce poi che l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale; il D.P.R. n. 398/2001  sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce a questo Dipartimento le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui esso si articola.

Il D.M. 7 marzo 2002 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo Nazionale.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimanevano sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle competenze in materia di difesa civile; risultando invece modificata l'organizzazione del Corpo Nazionale a livello centrale, con la soppressione della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio (già istituita dall'art. 8 della Legge n. 996/1970  in sostituzione della Direzione Generale dei servizi antincendio) ed il trasferimento alle direzioni centrali di questo Dipartimento delle funzioni dei soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale (Scuole Centrali Antincendi, Centro Studi ed Esperienze, Servizio Tecnico Centrale, Servizio Sanitario e Servizio Ginnico Sportivo).

Considerazioni diverse valgono per le articolazioni periferiche del Corpo Nazionale, sulla cui struttura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti.

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto, anche in conformità del parere reso dal Consiglio di Stato sul provvedimento, di riportare nel testo del Decreto Legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale del Corpo Nazionale attraverso un semplice rinvio, in quanto si tratta di norme già presenti nell'ordinamento, sia nell'organizzazione del Ministero dell'Interno che nei provvedimenti normativi che regolano questo Dipartimento (art. 14 del D.Lgs. n. 300/1999, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 e art. 6 del D.P.R. n. 398/2001).

L'art. 1 definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo Nazionale; naturalmente la prima valutazione effettuata è stata quella di accertare se la funzione regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessarietà delle funzioni esercitate dal Corpo Nazionale non sussistono dubbi; quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo Nazionale sono complesse e variegate e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g, della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 134/2004).

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può tuttavia dubitare che le attività di soccorso pubblico urgente e di prevenzione incendi siano rimaste attribuite allo Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art. 117 della Costituzione; entrambe infatti rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, cui sottendono istanze di uniformità che richiamano direttamente i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica e di uguaglianza dei cittadini.

Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta - è nozione di comune esperienza - riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico.

Ciò vale anche per la prevenzione incendi, funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini, anch'essa diretta anche a prevenire possibili reati, dolosi o colposi, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (si ritengono applicabili anche i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale); recenti provvedimenti normativi inoltre disciplinano l'attività di prevenzione incendi come competenza statale, tra cui il D.P.R. n. 200/2004 e la Legge n. 239/2004  sul riordino del settore energetico.

Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003).

Altri compiti del Corpo Nazionale possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117, lett. d, della Costituzione e, con riguardo ai secondi, alla "protezione civile", alla "disciplina dei porti ed aeroporti civili", al "trasporto e distribuzione dell'energia".

Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 118 della Costituzione, in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa, ove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

L'art. 1 riporta inoltre in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I "Ordinamento dei servizi antincendio" della Legge n. 469/1961  (artt. 1 e 9), nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell'Interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile dell'istituzione.

Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti, invece, nel Capo III "Prevenzione incendi" e nel Capo IV "Soccorso pubblico" del Decreto Legislativo.

Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 300/1999, dall'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 e dall'art. 52, comma 7, della Legge n. 448/2001, (storicamente già previste dalla Legge n. 1570/1941, nella parte in cui - art.1 - prevede che il Corpo Nazionale è chiamato a contribuire "ai bisogni della difesa territoriale"), in modo da individuare le attività svolte dal Corpo Nazionale nello specifico settore.

Il comma 2 dell'art. 1 riporta sostanzialmente la previsione dell'art. 11 della Legge n. 225/1992, cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo Nazionale.

L'art. 2 riproduce al comma 1, tramite un rinvio normativo, l'attuale assetto organizzativo centrale del Corpo Nazionale, quale risulta dall'istituzione dei dipartimenti di cui al D.Lgs. n. 300/1999  e successive modifiche, dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 e dal D.P.R. n. 398/2001  sull'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.

Si è già detto sopra che con l'istituzione delle direzioni centrali di questo Dipartimento - con particolare riferimento a quelle con competenze tecniche di cui alle lettere a), b), d) ed h) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 398/2001 - e con il successivo D.M. di attuazione in data 7 marzo 2002, sono state ridistribuite nell'ambito delle direzioni stesse le competenze che già facevano capo ai succitati soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale.

D'altra parte, nel citato D.P.R. n. 398/2001 si prevede che le predette direzioni centrali sono rette da dirigenti generali del Corpo Nazionale e che il coordinamento di tali uffici spetta all'Ispettore Generale Capo - ora denominato Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale.

Il comma 2 riporta in termini generali l'attuale assetto dell'organizzazione periferica: le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state istituite e disciplinate nel D.P.R. n. 314/2002; attualmente è prevista, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, una Direzione Interregionale per il Veneto - Trentino Alto Adige che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della Direzione Regionale del Veneto, disciplinata sulla base del D.P.R. n. 314/2002 e di appositi protocolli.

I Comandi Provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge n. 469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici e le unità cinofile.

Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11 e 12 della Legge n. 469/1961.

L'art. 3 accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo.

Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 996/1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h) dell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale).

Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'organizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attraverso il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordinamento delle direzioni centrali di cui sopra , nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate.

Il testo è stato altresì coordinato con le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 8 della Legge n. 246/2000, art. 24 della Legge n. 521/1988, art. 2 del D.P.R. n. 608/1994  e art.10 del D.P.R. n. 577/1982  e successive modifiche, e con le previsioni relative all'organizzazione di questo Dipartimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001.

L'art. 4 tratta la disciplina dei "distaccamenti volontari", in riferimento all'art.10 della Legge n. 246/2000, che costituiscono una specifica articolazione delle strutture periferiche del Corpo Nazionale, di eventuale istituzione d'intesa con le Regioni e con gli enti locali; è apparso pertanto appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

L'art. 5 tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Capo II - Personale (artt. 6 - 12)

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale ha formato oggetto, com'è ben noto, di una delega al governo con Legge n. 252/2004 per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, ad esclusione del personale volontario.

Sulla base della legge-delega è stato emanato il D.Lgs. n. 217/2005, che contiene il nuovo ordinamento del personale del Corpo Nazionale.

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale permanente, fatti salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal D.Lgs. n. 215/2001.

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla Legge e al Decreto Legislativo citati.

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione; la disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (D.P.R. n. 76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art. 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della Legge n. 1570/1941, e 14 e 16 della Legge n. 469/1961, il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'Amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene inoltre le previsioni in merito all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo Nazionale, nonché sull'utilizzo dei mezzi pubblici.

L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 818/1984 riguardo all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell' Interno, di cui al D.P.R. n. 630/1959 e successive modifiche.

Gli artt. da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiamo in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della Legge n. 469/1961, 13 della Legge n. 996/1970, 41 della Legge n. 930/1980, 35 della Legge n. 521/1988, 12 della Legge n. 246/2000 e, ove necessario, del D.P.R. n. 76/2004.

Capo III - Prevenzione incendi (artt. 13 - 23)

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il tenore letterale delle disposizioni, in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia.

Nelle redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del D.P.R. n. 577/1982, modificato dal D.P.R. n. 200/2004, sull'espletamento dei servizi antincendio, e dal D.P.R. n. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

È sembrato opportuno infatti riportare alla sede legislativa alcune previsioni del D.P.R. n. 577/1982 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel Decreto Legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema.

L'art. 13 definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari; l 'art. 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi già contenuto nell'art. 22 della Legge n. 1570/1941.

Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'adozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi.

Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la Legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l'altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al D.P.R. n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.

Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato sul Decreto Legislativo in esame, in cui si afferma che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad "assicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale".

L'art. 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi; negli artt. 16, 17, 18 e 19  vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art. 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa.

In particolare, l'art. 16 determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla Legge n. 966/1965, della Legge n. 818/1984, del D.P.R. n. 577/1982 e del D.P.R. n. 37/1998.

Si fa presente che non è stata inserita alcuna disposizione sul nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi, in quanto si tratta di un istituto transitorio, applicabile fino all'adozione di apposito decreto ministeriale (emanato in data 29/12/2005 e pubblicato nella G.U. del 1/2/2006); in considerazione della provvisorietà dell'istituto, nell'art. 35 viene mantenuto transitoriamente in vita l'art. 2 citato, fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto in esse verrà espressamente disposto.

La norma prevede inoltre che le attività soggette al rilascio del certificato vengano individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri determinati, relativi sia alle esigenze tecniche di sicurezza in generale, sia alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni; fino all'emanazione del regolamento trovano naturalmente applicazione le disposizioni vigenti.

Nell'art. 18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, in considerazione delle esigenze di sicurezza che si pongono anche in questi ultimi casi.

L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

L'art. 20 dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività; per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 818/1984.

Nell'attuale formulazione dell'art. 20 l'Amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990, relativamente al citato art. 5, comma 1; la previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, a cui già l'art. 5 faceva, seppure implicitamente, riferimento, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità, la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplodenti che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni).

A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge; si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 45064 del 24/11/2003).

Gli artt. 21 e 22 dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato centrale tecnico scientifico e dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.

L'art. 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art. 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

Capo IV - Soccorso pubblico (artt. 24-26)

Il testo presenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti in tema di soccorso pubblico e parte dall'individuazione della relativa nozione connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all' art. 24, commi da 1 a 4, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli artt. 1, 23, 24, 25 e 30 della Legge n. 1570/1941, 1 della Legge n. 469/1961, 6 della Legge n. 996/1970 ed 11 della Legge n. 225/1992, per gli eventi di protezione civile; in particolare, il comma 4, riferito a tali eventi, chiarisce che spetta al Corpo Nazionale la direzione tecnica degli interventi di primo soccorso.

Il comma 5 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile, in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo Nazionale in materia ed in linea con i compiti di istituto; le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze, sono costituite dagli artt. 14 del D.Lgs. n. 300/1999, 6 del D.P.R. n. 398/2001 e 52, comma 7, della Legge n. 448/2001, che assegna al Corpo Nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

Il comma 6 prevede la conclusione di accordi di programma per definire il contenuto dell'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la legge-quadro n. 353/2000; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art. 25 è stata riscritta, accorpandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento, applicati tutte le volte in cui non sussista un pericolo di danno imminente alle persone o ai beni, secondo quanto previsto negli artt. 26 della Legge n. 1570/1941, 1, 3 e 5 della Legge n. 966/1965, 40 della Legge n. 930/1980 e 18 della Legge n. 246/2000.

L'art. 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art. 1 della Legge n. 469/1961 e disciplinato rispettivamente dalla Legge n. 690/1940, dagli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n. 930/1980 e dalla Legge n. 384/1991; nella formulazione della norma è stato adottato il criterio di richiamare, per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo Nazionale, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre Amministrazioni.

Capo V - Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27 e 28)

Gli artt. 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità.

In relazione al secondo punto, per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. n. 550/1999 e successive modifiche.

Capo VI - Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36)

L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto; contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo Nazionale e riunisce e riscrive , previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20 e 21 della Legge n. 1570/1941, 107 della Legge n. 469/1961 e 14, comma 13, della Legge n. 109/1994.

L'art. 30 prevede l'assegnazione al personale di alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli artt. 21 della Legge n. 1570/1941, 129 del R.D. n. 699/1942, 3 del D.L. n. 176/1995, convertito dalla Legge n. 284/1995, 8 della Legge n. 246/2000 e, ove necessario, dal D.M. n. 296/2003.

Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. n. 296/2003), che si è però preferito non richiamare nel testo, ma fare oggetto di rinvio per il fine già precisato di evitare irrigidimenti della disciplina.

Gli artt. 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti, ricomprese negli articoli 70 della Legge n. 1570/1941 e nel capo III del R.D. n. 699/1942, con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno.

L'art. 33 include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento per il personale in congedo, in modo da assicurare nel futuro forme di collaborazione sempre più attive tra Corpo Nazionale e personale congedato.

L'art. 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del Decreto Legislativo.

L'art. 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni, che sono state introdotte tenendo presente le disposizioni:

  • che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale o che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;
  • da abrogare perché riprodotte nel testo del Decreto Legislativo o per esigenza di coordinamento formale;
  • da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel Decreto Legislativo.

L'art. 36 introduce infine una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel Decreto Legislativo; il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel Decreto Legislativo; il comma 3 fa salve le competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, secondo quanto attualmente previsto, nonché le disposizioni di recepimento della Convenzione di Amburgo del 1979, relative alla salvaguardia della vita umana in mare.

Tanto premesso, si fa rinvio all'allegato prospetto per l'elencazione completa delle normative oggetto del testo e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il Capo Dipartimento (Morcone)

Allegato
Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo:


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