Prevenzione Incendi
La prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza. L'Italia può vantare il più basso tasso di mortalità per incendio se confrontato con quello degli altri Paesi, anche grazie ad un’attenta e costante opera di controllo e di diffusione della cultura della sicurezza.
Uffici sul territorio
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Prevenzione Incendi
Regole di presentazione pratiche di prevenzione incendi tramite invio telematico (posta certificata)
- Tutte le istanze digitali, non rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 7 settembre n. 160 (SUAP), vanno presentate inviando una mail esclusivamente da casella di posta certificata all'indirizzo com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it Firma digitale;
- Ogni documento allegato alla mail deve essere firmato digitalmente unicamente in .P7M generati dall'apposizione della firma digitale, evitando di allegare anche i file originali prima dell'apposizione. Formato originale a cui apporre firma digitale: preferibilmente PDF/A (per archiviazione a lungo termine);
- La documentazione tecnica, le dichiarazioni e le certificazioni devono essere firmate in digitale dal professionista incaricato;
- Le istanze, le segnalazioni, le attestazioni e le altre dichiarazioni rese da parte del titolare dell'attività possono essere presentate in una delle seguenti forme:
- firmate digitalmente dal titolare;
- firmate dal titolare con firma olografa sul documento cartaceo, scansionate e successivamente firmate in digitale da parte del professionista incaricato;
- firmate in digitale solo dal professionista incaricato qualora in possesso di procura speciale del titolare dell'attività (da allegare e firmare digitalmente da parte del professionista) per la sottoscrizione di tutta la documentazione, progettuale e non, e le dichiarazioni varie. La delega al ritiro delle attestazioni presente sui modelli di presentazione non è sufficiente per la presentazione del modello stesso;
- firma olografa con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità e successivamente scansionati;
- Caratteristiche dei file:
- File singolo per ogni documento, regolarmente nominato, così da individuarlo facilmente (es. “VF_mod pin.1”, “VF_documento ident richiedente”, “VF_attestazione versamento”, “VF_dich prod”, VF_planimetria, ecc.);
- File preferibilmente non scansionati ma trasformati in PDF dall'originale, verificando la correttezza e completezza dei documenti originati. Quando è necessario scansionare documenti (es. di dichiarazioni di conformità), occorre salvare il file generato preferibilmente come PDF (evitare BMP, PNG, TIFF, ecc.);
- Dimensioni contenute dei file. Evitare il più possibile l'invio di email multiple per singola istanza. Nell'eventualità gli allegati generassero una dimensione eccedente a quella massima di invio, è fondamentale spedire in un'unica mail TUTTE le documentazioni essenziali all'accettazione formale ovvero TUTTI i modelli PIN inerenti alla istanza presentata e TUTTI gli allegati citati come essenziali in tali modelli PIN;
- Contenuti chiari ed intelligibili, in particolare gli elaborati tecnici;
- Apporre sempre le quote agli elaborati grafici (dimensioni locali, lunghezze percorsi di esodo, larghezze U.S., corridoi ciechi, altezze locali ed edifici, ecc.) e produrli nel rispetto delle indicazioni presenti all'allegato I, punti a.2 e b.2 del D.M. 07 Agosto 2012. Nominare le eventuali tavole in modo da individuare rapidamente il contenuto (es. pianta piano primo, schema impianto rivelazione incendio, ecc.);
- Relazioni tecniche, redatte secondo i principi stabiliti dall'allegato I punti a.1 e b.1 del D.M. 07 Agosto 2012, complete di dati essenziali ma evitando contenuti non necessari o non pertinenti;
- Non allegare file compressi (.zip, .rar, ecc.);
- Oggetto della email completo con motivo presentazione (istanza di parere di conformità, presentazione SCIA, voltura, presentazione rinnovo periodico, invio documentazione integrativa, ecc.), n° pratica (se esistente altrimenti specificare pratica nuova), nome ditta, indirizzo attività, n° attività DPR 151/2011 oggetto della richiesta o della comunicazione.
In necessità di inviare più di una singola mail per istanza (a causa di limiti nella dimensione massima degli allegati) è obbligatorio inviare, nella prima mail, TUTTI i documenti essenziali ovvero tutti i modelli d'istanza PIN, le relazioni tecniche e gli elaborati grafici a firma del tecnico asseverante, le ricevute degli oneri versati, le dichiarazioni di conformità, il documento del responsabile dell’attività in caso di delega. E’ possibile quindi inviare successive e tempestive mail secondarie con gli allegati.
Modalità di Pagamento del servizio di Prevenzione Incendi
Per il servizio di Prevenzione incendi, il pagamento dovrà essere effettuato, nel rispetto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N.82, del 7 marzo 2005 e s.m.i.), utilizzando:
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il pagamento con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PAGOPA: https://pagopa.vigilfuoco.it/ (QUESTA SOLUZIONE E' FORTEMENTE RACCOMANDATA)
- bonifico bancario all'IBAN IT07W0100003245432014244700 intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Dl FOGGIA, con la causale: "Pagamento servizio di prevenzione reso dal Comando Provinciale VV.F. Foggia per l'attività (riportare i dati identificativi dell'attività soggetta a controllo e il tipo di servizio richiesto).
Detto pagamento deve essere attestato contestualmente alla richiesta del servizio, allegando all'istanza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Sportelli Unici SUAP
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), emanato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è entrato in vigore il 15 ottobre 2010.
Come indicato nelle definizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e all’art. 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, si intende per sportello unico per le attività produttive (SUAP) l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.