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Vigilanza Antincendio

Aggiornamento Tariffe per il servizio di Vigilanza

S’informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 249 del 23-10-2024 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:

- DECRETO 11 ottobre 2023 – Modica del decreto 2 marzo 2012, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Si evidenzia che il citato decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, pertanto dal giorno 24 ottobre 2024.

Si riporta un estratto delle nuove tariffe riportate nell’allegato I del decreto, relative ai servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso:

 

Tabella tariffeTebella autovetture

 

Vigilanza Antincendio

nei locali di pubblico spettacolo

 

  Il servizio di Vigilanza Antincendio è  espletato a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006, applicando le tariffe stabilite dal D.M. 02/03/2012; l'entità del servizio è determinato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo.

Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione oppure nei seguenti casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/1996:

a)    teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b)    teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c)    sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d)    impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e)    impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f)      edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g)    locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h)    luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

 

 

 

I titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento individuate all’art. 4 co. 3, o comunque nei casi in cui sia prescritto dalle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, devono richiedere il Servizio di vigilanza al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto la data della manifestazione, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente, come previsto dall'art. 8 del DM 261/1996, (almeno cinque giorni prima dell’inizio dello spettacolo al fine di poter organizzare i servizi e per poterne garantire lo svolgimento);

 

alle domande deve essere sempre apposta la marca da bollo del valore di € 16,00. Nei casi in cui il richiedente sia esente da marca da bollo, questo dovrà essere indicato nella richiesta di Vigilanza, specificando le ragioni dell’esonero ai sensi della legge vigente;

 

in caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Comando, entro due giorni antecedenti l’inizio del servizio, all’indirizzo di posta certificata com.trieste@cert.vigilfuoco.it, o telefonando all’ufficio ragioneria, al fine di consentire le modifiche e/o l’adozione dei provvedimenti relativi. In caso di comunicazione pervenuta in ritardo, rispetto ai termini sopraindicati, potrebbe essere addebitato l’importo del servizio richiesto.

 

MODALITA’

le domande, redatte sugli appositi modelli predisposti, dovranno essere trasmesse in originale con una delle seguenti modalità:

 

- telematica tramite l’indirizzo di Posta Certificata: com.trieste@cert.vigilfuoco.it (modalità da privilegiare)

- consegnate a mano negli orari di apertura dell'ufficio 

 

i servizi potranno essere richiesti per l’intera stagione/anno o per singolo evento:

DOMANDA ANNUALE o STAGIONALE

- questa domanda, valida un anno solare o stagione eventi, va presenta da quegli enti che prevedono costantemente una programmazione mensile, utilizzando il MODULO DOMANDA ANNUALE predisposto 

- la richiesta annuale del Servizio di Vigilanza deve essere confermata mensilmente inviando un calendario di programmazione mensile. Questo dovrà essere trasmesso, entro il giorno 15 del mese precedente, all'indirizzo e-mail com.trieste@cert.vigilfuoco.it.

 

DOMANDA SINGOLA

-le richieste di Vigilanza per eventi occasionali devono essere inviate solo da chi non ha presentato la domanda annuale, utilizzando il MODULO DOMANDA SINGOLA 

Vigilanza Antincendio

Per richiedere un servizio di vigilanza antincendio
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