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Prevenzione Incendi

La prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza. L'Italia può vantare il più basso tasso di mortalità per incendio se confrontato con quello degli altri Paesi, anche grazie ad un’attenta e costante opera di controllo e di diffusione della cultura della sicurezza.


Orari ufficio:

Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 - 12:00
Riferimenti: 0141-413712
 

Prevenzione Incendi

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Personale di Prevenzione Incendi

Responsabile Prevenzione Incendi:

D. Giorgia Maria CAGGIULA - 0141 413708

Ufficio Precenzione Incendi:

A. Concetta CANNELLA - 0141 413712
V.C. Pierluca CALLEGARI - 0141 413712

Funzionari

Telefoni uffici

D. Giorgia Maria CAGGIULA

0141-413708

V.D. Claudio ARCURI

0141-413745

D.S. Giuseppe QUINTANO

0141-413709

I.A.E. Alessandro OTTAVA

0141-413715

I.A. Mauro DI SARNO

0141-413753

I.A. Giovanni CELAURO

0141-413745

Informazioni utili

Cliccando su Consultazione stato della pratica sarà visualizzata la maschera di inserimento di Numero pratica e PIN, che è possibile reperire sulla comunicazione di avvio del procedimento inviata al richiedente.

I versamenti devono essere effettuati tramite attestazione del versamento effettuato tramite PagoPa VVF seguente indirizzo:

https://pagopa.vigilfuoco.it.

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006 non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe"

Le tariffe sono state aggiornate con DM 2/3/2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F.", che ha sostituito il DM 3/2/2006.

In base alla legge 24 giugno 2013, n°71, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

Qualora l’attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle tariffe delle singole attività/categorie. Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell’eventuale presenza di cat. A. Se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l'intero territorio nazionale.
A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette") , considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti procedurali che vengono di seguito descritti.

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2018, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.

La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando.

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 30 giorni. In attesa della ricezione della documentazione richiesta, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è interrotto.

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

In caso di parere contrario, il Comando inviapreventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati)all'accoglimento della domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei cita

Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)

A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN2-2018, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2018;

documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012per le attività di cat. B/C;

documentazione conforme all'allegato I b) al DM 7/8/2012 per le attività di cat. A;
attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo). La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

SCIA - categoria C:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi .

Si fa presente che, con le innovazioni introdotte con il nuovo regolamento, il certificato di prevenzione incendi non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato; non ha validità temporale; assume la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine massimo di 45 giorni.

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

SCIA - categoria A/B:

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale della visita tecnica

(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)

Il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C), deve inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Per un numero limitato di attività (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72) per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una cadenza è di 10 anni,il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica "sostanziale" delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.

L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2018, va presentata al Comando prima della scadenza, completa dei seguenti allegati:

asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

(Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli di vario genere (strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette, (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011) dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, deve essere redatta secondo il modello mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

documentazione conforme all' allegato I al DM 7/8/2012 (scheda informativa, relazione ed elaborati grafici), a firma di professionista antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata(relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

Il Comando esamina la domanda ed entro 30 giorni la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione Regionale che, sentito il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

Rif. art. 8 DPR 151/2011 - art. 7 DM 7/8/2012)

Si tratta di un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98.

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;

attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

(Rif. art. 9 DPR 151/2011 - art. 8 DM 7/8/2012)

Anche questo è un procedimento non previsto nel precedente regolamento di cui al DPR n. 37/98. I responsabili delle "attività soggette" di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La richiesta di verifica in corso d'opera deve essere redatta secondo il mod. PIN6-2018, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Sportelli unici SUAP

Il D.P.R. 160/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2010, ha adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. Questo regolamento identifica nello Sportello Unico per le attività produttive l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; in sostanza, il SUAP è il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Pertanto, le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati per i procedimenti di prevenzione incendi relativi alle attività produttive, devono essere presentati esclusivamente tramite Sportello Unico.

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