Vigilanza Antincendio
AVVISO
AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO A PAGAMENTO clicca qui
Il servizio di Vigilanza Antincendio è espletato a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006, applicando le tariffe stabilite dal D.M. 2/03/2012; l'entità del servizio è determinato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo.
Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione oppure nei seguenti casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/96:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
Modalità di richiesta vigilanza antincendio
La richiesta del servizio di vigilanza deve pervenire, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, come previsto dall'art. 8 del D.M N.261 del 22/02/1996,
- tramite il portale dei servizi digitali rivolti al cittadino (https://corpodigitale.vigilfuoco.it)
oppure utilizzando l'apposito modulo di domanda, scaricabile qui:
MODELLO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA.
Alle domande deve essere sempre apposta la marca da bollo del valore di € 16,00.
Qualora il richiedente sia esente da marca da bollo, questo dovrà essere indicato nel modello di richiesta di Vigilanza, barrando l'apposita voce di rifermento.
La richiesta può essere inviata PREFERIBILMENTE tramite PEC all'indirizzo:
com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it o tramite e-mail all'indirizzo prevenzione.chieti@vigilfuoco.it.
- In entrambi i casi (via PEC o via e-mail) si dovrà allegare al modello la seguente Dichiarazione Sostitutiva ed una copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Modalità di pagamento
Ai fini dell'accoglimento della domanda dovrà essere prodotto preventivamente l'attestato di versamento, che dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- utilizzo della Piattaforma PagoPA, accessibile mediante il seguente link: https://pagopa.vigilfuoco.it;
- tramite bonifico bancario IBAN : IT 62A0100003245BE00000001D9 ( (comunicare il CRO) intestato a Tesoreria Generale dello Stato.
Variazione o annullamento
n caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto, dovrà essere data comunicazione a questo Comando entro due giorni antecedenti l’inizio del servizio, per consentire l'annullamento del servizio; in caso contrario non sarà possibile la restituzione dell'importo versato.
Le principali norme che regolano il Servizio di Vigilanza sono consultabili qui:NORMATIVA.
Dette comunicazioni devono pervenire:
- con e-mail agli indirizzi com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it
Modulo di richiesta
CONTATTI
Vigilanza Antincendio
0871-3177226
0871-3177254