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Servizio di Vigilanza Antincendio

Località di pubblico spettacolo

Il servizio di Vigilanza Antincendio è espletato a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006, applicando le tariffe stabilite dal D.M. 2/03/2012; l'entità del servizio è determinato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sul Locali di Pubblico Spettacolo. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione oppure nei seguenti casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 261/96:

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

 

PORTI
 

L’entità del servizio è determinata su specifiche disposizioni, redatte in accordo con le competenti Autorità Portuali. Il servizio dovrà essere obbligatoriamente richiesto, utilizzando l’apposito modello che trovate qui sotto, da parte dei titolari delle attività.

 

SERVIZI FACOLTATIVI

Tali servizi sono regolamentati dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26 ottobre 2011. L’entità del servizio sarà stabilita di volta in volta in funzione della tipologia di manifestazione. Si precisa che per tali richieste di enti pubblici e privati, concernenti servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi da quelli ricompresi nel D.M. 22 febbraio 1996. n. 261, (Regolamento recante norme sui servizi dì vigilanza antincendio da parie dei Vigili dei fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento), potranno essere accolte solo in via eccezionale e previa autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura del Comando Provinciale, corredate di parere da cui si evincano i motivi specifici per i quali il servizio sia da ritenersi necessario. La richiesta del servizio dovrà comunque essere effettuata utilizzando l’apposito modello scaricabile qui sotto.

Disposizioni generali

Il Servizio di Vigilanza va richiesto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto la data della manifestazione, come previsto dall'art. 8 del DM 261/96, utilizzando l'apposito modello di Richiesta di Vigilanza. Alle domande deve essere sempre apposta la marca da bollo del valore di € 16,00. Nei casi in cui il richiedente sia esente da marca da bollo, questo dovrà essere indicato nella richiesta di Vigilanza, specificando le ragioni dell’esonero ai sensi della legge vigente. Le domande dovranno essere trasmesse in originale.

L’Ufficio Vigilanza dà seguito alla richiesta di servizio, elaborando un preventivo di spesa che riguarda la previsione di ore e mezzi da impiegare. L'importo del preventivo è calcolato sulla base delle tariffe vigenti (DM 02/03/2012), della presunta durata del servizio e incrementato dei tempi relativi alle verifiche di sicurezza del locale, preventive e successive. Al termine della manifestazione, in base al verbale della vigilanza che conferma o accerta l’impiego di personale, mezzi ed indica l’effettivo orario di intervento reso, si predispone un consuntivo (fattura). Il consuntivo (fattura) annulla e sostituisce il preventivo di pari numero. L’importo del consuntivo è quello che contabilmente dovrà risultare pagato. 

Modalità di pagamento dei Servizi di Vigilanza

Per il servizio di Vigilanza Antincendio, il pagamento dovrà essere effettuato, nel rispetto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N.82, del 7 marzo 2005 e s.m.i.), utilizzando:

1. il pagamento con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PAGOPA, rinvenibile al link https://pagopa.vigilfuoco.it

Di seguito delle brevi guide sull'utilizzo del portale dei pagamenti:
                

 

VARIAZIONE o ANNULLAMENTO

In caso di annullamento o di variazione del servizio richiesto dovrà essere data comunicazione a questo Comando entro due giorni antecedenti l’inizio del servizio, al fine di consentire le modifiche e/o l’adozione dei provvedimenti relativi. Dette comunicazioni devono pervenire con e-mail all'indirizzo vigilanza.latina@vigilfuoco.it

Moduli per i servizi di vigilanza antincendio

Contatti Ufficio Vigilanza e orari di apertura al pubblico

Fiamma ed elmetto

Ufficio Coordinamento e Vigilanza Antincendio:

Apertura al pubblico
Martedì e Giovedì: mattino: 09.00-12.00 

Tel. ufficio 0773 4086255

Email: vigilanza.latina@vigilfuoco.it

 

Coordinatore dell'Ufficio: DCS  Giuseppe Macrì

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