Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
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ACCESSO DOCUMENTALE
Possiamo avere due casi: accesso documentale ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e accesso civico semplice e generalizzato introdotto dal decreto legislativo 33/13 così come modificato dal decreto legislativo 97/16; siamo in presenza di una legislazione parallela che tutela interessi diversi.
Di seguito si riporta la modulistica per l’accesso agli atti di prevenzione incendi, per l’accesso degli atti diversi dalla prevenzione incendi e per l’accesso civico:
Modello accesso atti di prevenzione Pdf Word
Modello accesso atti diversi da prevenzione incendi Pdf Word
Modello accesso civico Pdf Word
ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Qualsiasi soggetto (privato cittadino, pubblica Amministrazione, Società, ecc.) che dimostri di avere un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o custoditi stabilmente da una Pubblica Amministrazione (verbali, rapporti di intervento, certificati, istanze di privati, atti di altra Pubblica Amministrazione o uffici, ecc.).
Questo principio generale trova specifici limiti previsti dal d.lgs. 196/03, il quale sottrae all’accesso alcune categorie di documenti per motivi di riservatezza dei dati personali, cosiddetta “privacy”, garantendo peraltro agli interessati la sola visione degli atti relativi ai procedimenti Amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
In particolare, nell’attività dei Comandi la normativa vigente sottrae all’accesso la documentazione relativa a corrispondenza epistolare tra privati, all’attività professionale, commerciale ed industriale di persone, gruppi ed imprese.
Da ultimo, i limiti di accesso agli atti sono regolati dall’art. 24 della legge 241/90 così come modificato dall’art. 16 della legge 15/05.
Il diritto di accesso è escluso ad esempio per i documenti coperti da segreto di Stato, per le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, quando sono in corso attività di polizia giudiziaria coperte da segreto istruttorio, ecc.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Nel caso di domande di accesso alla documentazione relativa a pratiche di prevenzione incendi o a richieste di pareri tecnici, l’accesso è consentito a terzi soggetti sempre previa dimostrazione di un interesse concreto ed immediato, sia ai pareri espressi del Comando sia alla documentazione tecnica prodotta in quanto parte integrante del processo amministrativo.
Per quanto concerne l’accesso agli elaborati grafici presentati da privati esso è consentito limitatamente alla visione degli stessi anche per la tutela del Copyright del professionista che ha redatto l’elaborato.
Sono invece documenti non accessibili tutti quegli atti (verbali o rapporti di intervento, perizie, esposti) che il Comando abbia trasmesso all’Autorità giudiziaria per aver ipotizzato l’esistenza di un fatto penalmente perseguibile o che da tale autorità siano stati richiesti, fino all’eventuale autorizzazione al rilascio comunicata dall’Autorità Giudiziaria.
Si forniscono le seguenti disposizioni in merito all’esercizio di accesso che si esplica mediante richiesta informale e/o formale, quest’ultima preferibile al fine della corretta gestione del procedimento amministrativo.
ACCESSO INFORMALE
L’accesso di tipo informale si ha mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio competente del Comando; in tale caso è solo possibile visionare la documentazione di interesse. Per avere copia dei documenti invece l’istanza di accesso deve essere fatta in forma scritta; l’interessato dovrà indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, motivare la richiesta, comprovando l’interesse giuridicamente rilevante connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità ed i propri poteri rappresentativi, attraverso l’esibizione di un idoneo titolo. La richiesta informale, ove possibile, viene esaminata immediatamente a cura del dipendente di più elevata qualifica presente nell’Ufficio interessato (Statistica, Formazione, Patrimonio, Personale etc.) - a tal fine il dipendente è “Il Responsabile del Procedimento” e provvede direttamente o tramite un proprio collaboratore all’esibizione del documento e, a richiesta, alla estrazione di copia. In caso di dubbi il personale dei vari Uffici chiede delucidazioni ai funzionari e/o al Comandante.
Le richieste di accesso informale di prevenzione incendi vengono trattate direttamente dal funzionario di ricevimento del pubblico se la pratica è in archivio oppure dal funzionario che ha la pratica in assegnazione.
ACCESSO FORMALE
Ai fini di una corretta gestione del procedimento amministrativo, oppure ove non è possibile l’accoglimento immediato della richiesta per via informale ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza degli interessi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il richiedente sarà invitato a presentare istanza di accesso formale compilando la specifica modulistica predisposta dal Comando, di cui l’Ufficio competente dovrà rilasciare ricevuta.
La richiesta viene esaminata ed accolta nei termini prescritti (30 gg.) a cura del “Responsabile del Procedimento” che viene di norma individuato nel Funzionario Responsabile dell’Ufficio, salvo diversa valutazione del Comandante. Per le pratiche di prevenzione incendi il “Responsabile del Procedimento” è il funzionario che ha la pratica in assegnazione oppure, se la pratica è in archivio, il funzionario Responsabile dell’Ufficio Prevenzione.
Il procedimento amministrativo di accesso agli atti si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine è differibile di 10 giorni se occorre acquisire il parere di eventuali controinteressati.
I documenti non possono essere sottratti all’accesso quando sia possibile fare ricorso al potere di differimento.
Ai fini della tutela della privacy di terzi, in particolare nel caso in cui vi siano riferimenti alle condizioni di salute di terze persone che rientrano nei dati sensibili e supersensibili di cui al d.lgs.196/03 nel porre in visione l’atto e/o nel riprodurre copia fotocopia occorre mascherare i dati sensibili e/o supersensibili apponendo la scritta: “Omissis legge privacy”.
Per avere la copia degli atti richiesti è necessario pagare i costi di riproduzione nel modo seguente:
- l’importo delle marche da bollo per ogni pagina è così quantificato: € 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, € 0,52 da 3 a 4copie e così via;
- per gli atti relativi ad una pratica di prevenzione incendi, l’importo in marche è da quantificare in base al numero dei documenti richiesti;
- per un verbale d’intervento che è solitamente composto da 3 o 4 pagine, occorre allegare una marca da bollo del valore di 0,52 €;
- per l’eventuale rilascio di copia conforme autenticata, è necessario allegare una marca da 16,00 € ogni 4 pagine;
- per gli atti scannerizzati e trasmessi per posta elettronica non sono previsti costi di riproduzione;
- le copie rilasciate in carta semplice sono valide per tutti gli usi consentiti dalla legge.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
(F.O.I.A. – Freedom Of Information Act)
L’accesso civico semplice e generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. 33/13 così come modificato dal d.lgs. 97/16. L’accesso civico semplice sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati in possesso del Comando non pubblicati sul proprio sito istituzionale.
L’accesso civico generalizzato sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dal Comando, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Per “documenti o atti” si intente ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Per “dati” si esprime un concetto più ampio rispetto al documento amministrativo, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato ed a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.
Il Comando considera valide le istanze e quindi a darvi seguito, anche se si limitano ad identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti. Per “informazioni” si considerano le rielaborazioni di dati detenuti dal Comando effettuate per propri fini, contenuti in distinti documenti.
Le richieste di accesso civico non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.
Il diritto di accesso civico resta escluso allorquando il Comando sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.
Il procedimento di accesso civico semplice e generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della istanza. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito per questi ultimi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della
comunicazione).
I limiti all’accesso civico generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comando valuta con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall’ordinamento giuridico. Sono fatte salve le esclusioni all’accesso previste dall’art. 24 della legge 241/90. Inoltre, l’accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi rilevanti come può essere ad esempio la sicurezza e l’ordine pubblico. Le istanze di accesso civico semplice e generalizzato devono pervenire presso la Segreteria del Comando e sono trattate direttamente dal Comandante o, in caso di assenza o impedimento, dal sostituto.