Formazione
I Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 97/2017, organizzano corsi di formazione a titolo oneroso
per addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro destinati a privati cittadini e a lavoratori di aziende
ed enti.
Modalità richiesta dei corsi di formazione/aggiornamento
È possibile fare richiesta:
- direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente secondo le indicazioni sotto riportate;
- tramite il portale dei servizi digitali rivolti al cittadino (https://corpodigitale.vigilfuoco.it).
Richiesta per il Comando
Le richieste dei corsi di formazione e/o aggiornamento per addetti antincendio, di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/09”, dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito modulo di domanda (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto). L'attività di formazione ed aggiornamento potrà essere svolta, a richiesta, presso le sedi rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del comando di Livorno.
Le sole lezioni teoriche potranno anche svolgersi a distanza tramite l’uso di piattaforma digitale.
Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo un aula didattica con PC e proiettore per la parte teorica, un idonea area libera per le prove pratiche, n.1 estintore a CO2 da 5Kg ogni 3 partecipanti, una bombola da GPL da 25 Kg e i D.P.I. che comprendono giaccone e pantaloni anticalore, un elmetto e guanti anticalore.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.
Modalità di pagamento
Per il servizio di Formazione, il pagamento dovrà essere effettuato, nel rispetto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N.82, del 7 marzo 2005 e s.m.i.), utilizzando:
1. il pagamento con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PagoPA;
2. il conto corrente di cui al IBAN: IT02A0100003245340014243909, per i servizi inerenti l’attività di formazione e di addestramento svolta dal CNVVF al personale addetto alla lotta
antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08; intestato a Ragioneria Generale dello Stato – Capitolo di Entrata 2439-09.
Richiesta Online
Il portale dei servizi digitali permette di inviare una richiesta di svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e/o esami di idoneità per “Addetti ai servizi antincendio” nei luoghi di lavoro. Per accedere al servizio digitale, utilizza il link sottostante.
Servizi digitali al cittadino
Orari di apertura al pubblico |
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Lunedì |
10:00-12:00 |
14:30-15:30 |
Martedì |
10:00-12:00 |
chiuso |
Mercoledì |
10:00-12:00 |
chiuso |
Giovedì |
10:00-12:00 |
14:30-15:30 |
Venerdì |
10:00-12:00 |
chiuso |
Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore.
Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.
L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato X al DM 10/3/98 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Direttore Regionale VV.F. Toscana, costituita presso la sede centrale del Comando di Livorno (via Campania n. 25).
Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.
Attività a rischio di incendio elevato (Brouchure Alto Rischio)
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:
- attività a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq.;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico,
- sup. a 5.000 mq, metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
- riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Attività a rischio di incendio medio (Brouchure Medio Rischio)
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.
Attività a rischio di incendio basso (Brouchure Basso Rischio)
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.