Prevenzione Incendi
La prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza. L'Italia può vantare il più basso tasso di mortalità per incendio se confrontato con quello degli altri Paesi, anche grazie ad un’attenta e costante opera di controllo e di diffusione della cultura della sicurezza.
Comitato Tecnico Regionale
Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, istituito ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 08/03/2006 n.139, opera quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
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esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi;
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su richiesta dei Comandi, esprime il parere sulla valutazione dei progetti di insediamenti industriali ed attività di tipo complesso.
Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi della Lombardia è presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco e composto da dirigenti o funzionari dei Comandi VVF della regione, da un rappresentante dell’Ispettorato interregionale del Lavoro di Milano, Area Nord Ovest e da un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano.
Rischi industriali
Presso la Direzione regionale VVF Lombardia è istituito il Comitato tecnico regionale (CTR) di cui all’art. 10 del d.lgs. 26/06/2015, n. 105, quale autorità competente per gli stabilimenti ricadenti nella “direttiva Seveso” di soglia superiore.
Nel territorio della regione Lombardia sono presenti 137 stabilimenti di soglia superiore, pari al 27% di quelli presenti sul territorio nazionale.
Il CTR svolge in particolare i seguenti compiti:
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effettua le istruttorie degli stabilimenti tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza (di “soglia superiore”);
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rilascia il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo nel caso di realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore o modifiche con aggravio del rischio di stabilimenti esistenti;
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effettua le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti di soglia superiore;
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provvede affinché l’inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza siano accessibili, su richiesta, al pubblico con le modalità di cui all’art.3 del d.lgs. 19/08/2005, n. 195;
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esprime il parere tecnico nei casi previsti dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 105/2015 qualora a livello comunale non sia stato adottato nell’ambito degli strumenti urbanistici l’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti”.
Fanno parte del CTR i rappresentanti di enti e amministrazioni indicati all’art. 10 del d.lgs.105/2015.
Modalità di pagamento
In base al D.Lgs. 26/06/2015 n.105 i gestori delle attività a rischio di incidente rilevante devono corrispondere delle tariffe per le istruttorie e le ispezioni.
Il versamento deve essere effettuato mediante una della seguenti modalità:
- il pagamento con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PAGOPA: https://pagopa.vigilfuoco.it/
- bonifico bancario in favore della Tesoreria Territoriale dello Stato sede di Milano (codice IBAN IT 35Q 01000 03245 139 0 14 2439 29). La causale del versamento dovrà recare la dicitura: Capo XIV - Capitolo 2439 – p.g. 29 “Versamenti a favore del Dipartimento VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, delle tariffe a carico dei gestori di stabilimenti o impianti all'interno dei quali sono presenti sostanze pericolose, per le attività di istruttoria, verifica e ispezione, effettuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 105/2015”.
Deroghe
Art. 7. Deroghe - DPR 1 agosto 2011 n. 151
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I. 3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.
Istanza di Deroga
Contatti
Via Sardegna, 6 - Milano
Tel. 0243957097
PEC: dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it