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Corsi di formazione per Addetti Antincendio
(Tel. ufficio 0736 353238)
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Manuale addetti antincendio: Manuale di prevenzione incendi - Manuale del corso di formazione per addetti antincendio (lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81).
Presentazioni del corso di formazione per addetti antincendio in formato pdf:
Slide corso antincendio.parte1
Slide corso antincendio.parte2
Slide corso antincendio.parte3
Presentazioni del corso di formazione per addetti antincendio (unico file in formato ridotto):
Cenni di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (Presentazioni per un rapido riepilogo):
Slide corso antincendio.extraslim
Modello di richiesta Corso antincendio: Modulo di domanda di corso di formazione per addetti antincendio, utilizzabile anche per la richiesta per l'accertamento dell'idoneità tecnica.
Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se inviata telematicamente)
Elenco dei partecipanti: Elenco per la rilevazione delle presenze dei partecipanti al corso di formazione per addetti antincendio.
CORSO DI FORMAZIONE PER RIVENDITORI ED INSTALLATORI DI BOMBOLE DI G.P.L.
Questo Comando, al fine di soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati, si è attivato per organizzare i corsi di formazione rivolti ai rivenditori ed agli installatori di bombole GPL secondo quanto previsto dal D.M. 15 gennaio 2007 e dall'art. 11 del D.lgs. 22/11/2006 n. 128.
Per quanto concerne gli aspetti economici si adotteranno per analogia le tariffe previste per i corsi per addetto antincendio di cui all'art. 37 co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il modello di richiesta scaricabile di seguito.
Modello di richiesta Corso GPL: Modulo di domanda di corso di formazione per rivenditori ed installatori di bombole GPL.
Slide corso GPL: Presentazioni del corso di formazione per rivenditori ed installatori di bombole GPL.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI "ADDETTO ANTINCENDIO", AI SENSI DELL'ART. 37 CO. 9 DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MOD., E DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 609.
Le Direttive sui corsi di formazione e le modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato alle mansioni di addetto antincendio sono state fornite con Lett.Circ. n. 770/6104 del 12/3/1997
RICHIESTA DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO
Le richieste dei corsi per addetti antincendio, corredate dell'attestato di versamento sul c/c postale n. 1610 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ascoli Piceno, dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito modulo di domanda (in bollo da Euro 16,00, ove richiesto), scaricabile in questa pagina.
In alternativa al bollettino di c/c postale, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT75 V 07601 13500 000000001610 (comunicare il CRO).
L'attività di formazione ed addestramento potrà essere svolta, a richiesta, presso le sedi rese disponibili dai richiedenti, oppure presso le sedi del Comando del Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.
Il richiedente dovrà assicurare, per i corsi effettuati presso la propria sede, l'organizzazione logistica predisponendo una idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche tra cui dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili ed almeno una bombola di G.P.L. da 15 Kg ogni 10 corsisti.
Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante, per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Si precisa che il numero dei lavoratori aziendali incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendi e di gestione delle emergenze deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda.
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA'
La richiesta per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove ha sede l'unità produttiva.
L'istanza deve essere corredata da:
- attestato di versamento sul c.c.p. n. 1610 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ascoli Piceno, dei corrispettivi previsti (in alternativa il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario, come sopra indicato);
- attestato di frequenza a corso di formazione rilasciato da una struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero da enti pubblici e privati.
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
- attività a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 m2 e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ
Al termine del corso di formazione sarà rilasciato, per ciascun partecipante, l'attestato di frequenza, su cui dovranno essere apposte le marche da bollo, ove previste dalla normativa in vigore.
Si precisa che, su richiesta della Ditta, potrà essere rilasciato un unico attestato di frequenza in forma cumulativa; in tal caso sarà sufficiente inviare un'unica marca da bollo da apporre su tale attestato.
L'accertamento di idoneità, nel caso in cui l'attività rientri nell'allegato X al DM 10/3/98 o su richiesta del datore di lavoro, consisterà in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, e sarà effettuato da una commissione, nominata dal Direttore Regionale VV.F. Marche, costituita presso la sede centrale del Comando di Ascoli Piceno (via del Commercio n. 43).
Ai lavoratori che abbiano superato l'accertamento con esito positivo sarà rilasciato l'attestato di idoneità tecnica, in bollo ove richiesto.
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
I contenuti minimi dei corsi di formazione sono riportati nella Lett.Circ. n. 770/6104 del 12/3/1997.
I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento sono riportati nella Lett.Circ. n. 5987 del 23/2/2011.
Si precisa che in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio, su richiesta degli utenti, i contenuti dei corsi previsti nella suddetta lettera circolare, possono essere oggetto di opportuna integrazione.
Classificazione delle attività:
1) Attività a rischio di incendio elevato
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:
- attività a rischio di incidente rilevante;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq.;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 mq, metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
2) Attività a rischio di incendio medio
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle attività di cui al precedente punto 1.
3) Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti 1 e 2, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l'insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati.
COSTI
Corsi di formazione ed aggiornamento:
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo alla durata dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio, d'incendio, elevato, medio o basso, come individuati dalla suddetta lettera circolare, suddivisi per la parte teorica (l'incendio e la prevenzione incendi; la protezione antincendio; procedure da adottare in caso di incendio) e la parte pratica.
I relativi costi sono stabiliti in base alle tariffe orarie previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 14/3/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n° 76 del 30/3/2012).
Corsi di formazione:
Rischio elevato (16 ore) | Rischio medio (8 ore) | Rischio basso (4 ore) | |
Parte teorica | 12 ore | 5 ore | 2 ore |
Parte pratica | 4 ore | 3 ore | 2 ore |
Costi (da 8 a 10 corsisti) | Euro 2.352,00 | Euro 1.176,00 | Euro 588,00 |
Costi (da 11 a 20 corsisti) | Euro 2.940,00 | Euro 1.617,00 | Euro 882,00 |
Corsi di aggiornamento:
Rischio elevato (8 ore) | Rischio medio (5 ore) | Rischio basso (2 ore) | |
Parte teorica | 5 ore | 2 ore | |
Parte pratica | 3 ore | 3 ore | 2 ore |
Costi (da 8 a 10 corsisti) | Euro 1.176,00 | Euro 735,00 | Euro 294,00 |
Costi (da 11 a 20 corsisti) | Euro 1.617,00 | Euro 1.176,00 | Euro 588,00 |
Nel caso in cui si richieda il corso di formazione per un numero limitato di persone, il versamento dovrà essere effettuato sulla base di un importo calcolato per ciascun partecipante di:
Corsi di formazione:
Euro 294,00 (Rischio elevato) Euro 147,00 (Rischio medio) Euro 73,50 (Rischio basso)
Corsi di aggiornamento:
Euro 147,00 (Rischio elevato) Euro 91,88 (Rischio medio) Euro 36,75 (Rischio basso)
In tal caso il corso sarà effettuato, accorpando i nominativi provenienti da altre richieste, al raggiungimento di almeno n. 8 unità.
Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità:
Per ciascun partecipante è prevista una quota di Euro 58,00.