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Ufficio Prevenzione Incendi
 

I compiti assegnati dallo Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi sono sanciti dall'art. 1 della Legge 1961 n. 469, comma a), che recita:" Sono attribuiti al Ministero dell'Interno: a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi ed, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, [...]". Tali compiti, inoltre, sono stati recentemente ribaditi dal D.Lgs. 139/2006 agli artt. 13, 14, 15 e 16. 

Oltre al soccorso, quindi, che riveste l'aspetto più visibile dell'attività dei vigili del fuoco, il Corpo Nazionale, attraverso il proprio personale, svolge anche attività di prevenzione incendi, che si esplica nell'esame dei progetti e nel successivo sopralluogo di verifica per tutte le attività riportate nell'elenco allegato al DPR 151 del 1/8/11. Per il regolare esercizio di dette attività vi è l'obbligo di adottare le procedure previste dalle disposizioni di cui al DPR su citato e al DM 7/8/12 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze al Comando Provinciale del territorio di competenza

Le nuove direttive in materia di riordino del Corpo Nazionale e le attuali normative anche di prevenzioni incendi, vedono sempre più spesso le Direzioni Regionali, protagoniste nel coordinamento e non solo, delle strutture provinciali dei Vigili del Fuoco.

Nello specifico la Direzione Regionale Sardegna, nell’ambito della prevenzione incendi provvede, relativamente al  territorio di competenza e secondo quanto previsto dal D.P.R. 159/2012 art. 2 com. 3 lett. a, lett. g, alla pianificazione e al coordinamento dell’attività di prevenzione incendi ed al monitoraggio della stessa.

Tramite il D.Lgs 139/2006 art. 22, all’interno della Direzione Regionale,  è istituito il Comitato Tecnico regionale che su richiesta dei Comandi Provinciali, esprime parere sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi,  relativamente agli insediamenti od impianti con caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

In attuazione della direttiva 2012/18/UE,  il Comitato Tecnico Regionale, così come previsto dal D.Lgs 105/2015 all’art. 6 commi 1,2,3,4 e 5 per le attività a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose, relativamente al controllo delle attività stesse, effettua: le istruttorie sui rapporti di sicurezza; programma e svolge le ispezioni ordinarie, applica tramite la Direzione Regionale le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 28 del D.Lgs 105/2015; fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dagli art. 5 e 27 comma 13 del Dlgs 105/2015 medesimo; su istanza dei Comuni, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica; in accordo con la Regione Sardegna o soggetto da essa designato, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, ricadenti nell’ambito del D.Lgs. 105/2015 e provvede ai relativi adempimenti come previsto dall’art. 19 del decreto stesso.