Prodotti antincendio sicuri
Con l'emanazione di direttive e regolamenti comunitari riguardanti i prodotti (es. regolamento prodotti da costruzione CPR 305/2011, direttiva dispositivi medici DDM 93/42/CEE, direttiva equipaggiamenti marittimi MED 2014/90/UE, direttiva apparecchi e sistemi in zona con pericolo di esplosione ATEX 2014/34/UE, direttiva attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, ...) nasce l'obbligo di marcatura CE per gli stessi, qualora impiegati per gli usi previsti. Tale obbligo è via via stabilito nei dispositivi normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Comunicazioni di cui alla serie "C" della GUUE ovvero OJ). Per tali prodotti e, in particolare, per quelli che afferiscono al settore antincendio, si rimanda ai seguenti siti, da cui è possibile ricavare riferimenti normativi, procedimenti, informazioni su Organismi Notificati ed altro ancora:
- N.A.N.D.O. (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/) - C.E.N. (European Committee for Standardization)
(https://www.cen.eu/about/Pages/default.aspx) - E.O.T.A. (European Organisation for Technical Assessment)
(https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/) - EUR-Lex (L'accesso al diritto dell'Unione Europea)
(https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html)
Per alcuni prodotti antincendio, non soggetti ad obbligo di marcatura CE (es. estintori portatili, mobili imbottiti, serbatoi rimovibili di carburante, etc.), oppure per quei prodotti per i quali non sono ancora stati stabiliti i termini per l'obbligo di marcatura CE (es. porte pedonali interne resistenti al fuoco...), la legislazione italiana prevede che, prima di poter essere installati e, quindi, utilizzati in sicurezza nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, essi debbano essere dotati di specifici atti autorizzativi nazionali.
Il processo autorizzativo da rispettare ai fini dell'impiego di tali prodotti nelle attività soggette prende il nome di omologazione, di approvazione di tipo, o di benestare tecnico a seconda casi. In linea del tutto generale, si può dire che l'iter amministrativo parte per iniziativa di parte (gli "istanti" sono i produttori), prosegue con la fase di certificazione da parte di laboratori autorizzati ai sensi del D.M. 26/3/1985 (inclusi i laboratori della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - DCPST) che eseguono i test previsti dalle norme tecniche applicabili, e culmina con l'istruttoria ministeriale tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'atto autorizzativo ai fini della commercializzazione ed installazione.