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Pillole di Prevenzione Incendi

in lavorazione

Comitato Centrale Tecnico Scientifico

CCTS - Comitato Centrale Tecnico Scientifico

Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

Le norme di prevenzione incendi

Oltre a regolamentare gli aspetti procedurale il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all’articolo 15, assegna al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione e il compito di adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi le norme tecniche di prevenzione incendi.

La norma, oltre a essere scritta in attuazione di uno specifico disposto legislativo può nascere dall’esigenza di dover definire, per una determinata attività, le specifiche misure di prevenzione incendi. Tale esigenza talvolta potrebbe derivare, ad esempio, dall’osservazione di un incremento degli incendi e/o incidenti o derivare dall’esigenza di disciplinare, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti innovativi come, ad esempio, recentemente per quelli legati alla transizione energetica (idrogeno, GNL, fotovoltaici, sistemi di accumulo, altri combustibili innovativi, etc.).

Le norme sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi sia a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni e sia a limitarne le conseguenze.

A tal fine le norme prevedono l’adozione di dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante e sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

La bozza di norma è predisposta da un apposito gruppo di lavoro nominato dal Capo del Corpo nazionale con la presenza delle Amministrazioni e dei rappresentanti Associazioni di categoria interessate.

La bozza tramite la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è portata all’attenzione del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi che attraverso tutto i suoi componenti può formulare le osservazioni e/o fornire i contributi sul testo. Nel comitato sono rappresentati le principali Amministrazioni pubbliche, Associazioni di categoria e Ordini professionali.

La bozza di norma una volta approvata dal Comitato è inviata attraverso il punto di contatto nazionale in procedura di informazione presso la Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

La procedura di notifica consente alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate. L'obiettivo è garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno e permette anche agli operatori economici di poter formulare osservazioni e/o segnalare eventuali ostacoli al commercio e adeguare le loro attività alle future regolamentazioni tecniche con anticipo.

Trascorso il periodo stabilito dalla procedura durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica (minimo tre mesi a meno di una procedura d’urgenza) il decreto di adozione della norma è sottoposto all’attenzione del Sig. Ministro per la firma e successivamente inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La norma entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in genere dopo trenta giorni (ma il decreto potrebbe indicare un numero di giorni diverso).

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