D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (Decreto controlli)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022, dal D.M. 31 agosto 2023, dal D.M. 13 settembre 2024 e dal D.M. 15 luglio 2025.
Il decreto interministeriale 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori antincendio allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del citato decreto. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Fanno eccezione le disposizioni previste all’articolo 4 (che sono riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio) la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2026, così come stabilito dal D.M. 15 luglio 2025.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le circolari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di seguito elencate:
Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6/10/2021
«D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti».
Circolare DCPREV prot. n. 15491 del 7/11/2022
«Decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81».
Circolare DCPREV prot. n. 3747 del 13/03/2023
«Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" – Ulteriori indicazioni».
Circolare DCPREV prot. n. 8191 del 17/05/2024
«D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».
Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3/12/2024
«D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative».
Circolare DCPREV prot. n. 1823 del 3/02/2025
«D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024. Integrazione al punto 2.1 della nota prot. n° DCPREV n.19631 del 3/12/2024».
Circolare DCPREV prot. n. 5536 del 28/03/2025
«D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Attivazione parte II del portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021».
Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10/09/2025
«D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore.».
Sono di seguito riportati i principali aspetti di sintesi che riguardano la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio e degli attori interessati dalla procedura.
Tecnico manutentore qualificato
È una figura in possesso di adeguata formazione, conoscenze e competenze, acquisite attraverso specifici percorsi formativi teorici e pratici.
L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio per uno (o più di uno) degli specifici Presidi antincendio che sono stati previsti dal Legislatore (i vari Presidi sono indicati rispettivamente con le sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) deve sostenere un esame svolto con una apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Per tale esame, i possibili casi previsti sono di due tipi, rispettivamente:
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Caso 1: Esame completo, a seguito della frequenza del corso di formazione previsto dal Legislatore, svolto presso i Soggetti formatori accreditati;
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Caso 2: Esame ridotto, a cui possono accedere gli aspiranti tecnici manutentori antincendio che sono già in possesso, alla data del 25 settembre 2022, degli specifici requisiti richiesti dal Legislatore.
Rientrano in questo caso d’esame anche i possessori della “certificazione volontaria”, ovvero nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 (per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 4 della Circolare DCPREV n. 19631 del 3/12/2024).
A seguito del superamento di tale esame, con esito positivo, ottiene la qualifica di tecnico manutentore qualificato per lo specifico Presidio antincendio.
I corsi di formazione e gli esami sono svolti presso le strutture (centri di formazione e sedi d’esame) dei soggetti formatori.
I soggetti formatori
Sono enti, organizzazioni o strutture in possesso di specifici requisiti che garantiscono la qualità e la conformità dei percorsi formativi, i cui requisiti sono identificati nella Circolare DCPREV prot. n.14804 del 6.10.2021.
Quest’ultimi possono esercitare solo a seguito di accreditamento, inviando richiesta alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che, una volta verificati i requisiti rilascia apposita autorizzazione. La richiesta deve essere presentata esclusivamente per il tramite del Portale Informatico dell’Amministrazione che è presente nel sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco www.vigilfuoco.it e selezionando - nell’apposita sezione “servizi digitali” - la voce “corpo digitale-iscrizione all’elenco dei soggetti formatori”.
Per farlo, è necessario accedere al Portale Informatico tramite autenticazione digitale (SPID o CIE), compilare l’apposito modulo on-line ed effettuare il pagamento della marca da bollo, dell’importo di € 16,00 (sedici/00 euro), attraverso il sistema PagoPA.
N.B. L’accesso al Portale Informatico può avvenire, tramite SPID o CIE, sia come persona fisica e sia come persona giuridica. L’autenticazione come persona giuridica risulta necessaria qualora si intenda operare sul Portale Informatico dell’Amministrazione su delega.
Una volta effettuata la verifica dei requisiti richiesti da parte dell’Amministrazione, il soggetto formatore riceverà un documento di autorizzazione e sarà inserito nell’elenco pubblico dei soggetti formatori che è inserito (e consultabile) sul Portale Informatico.
Solo dopo tale autorizzazione, il soggetto formatore potrà accedere alla propria area riservata "Cruscotto" e potrà gestire:
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I dati anagrafici dei centri di formazione e delle sedi d’esame;
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Gli utenti da profilare come responsabili di uno specifico centro di formazione;
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Le richieste di esame degli aspiranti tecnici manutentori antincendio e le proposte di data d’esame richieste per i vari Presidi antincendio.
Nel caso in cui il soggetto formatore sia stato già autorizzato dall’Amministrazione prima della messa in funzione del Portale Informatico dedicato, i propri dati (inclusi quelli dei centri di formazione e delle sedi d’esame) risultano già presenti e registrati nel nuovo Portale Informatico. Il soggetto formatore, quindi, può accedere al Portale Informatico e, nella propria area personale, verificare i propri dati, modificare/integrare le anagrafiche presenti e/o aggiungere/eliminare i Presidi antincendio.
L’elenco pubblico dei soggetti formatori, aggiornato alla data del 6 marzo 2025, è stato di recente integralmente inserito, sostituito e integrato nel nuovo Portale Informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Infatti, come indicato nella Circolare DCPREV prot. n.5536 del 28/03/2025, la procedura di abilitazione in formato cartaceo non è più attiva. Le richieste di abilitazione, pertanto, devono essere esclusivamente presentate in modalità telematica.
Portale Informatico e compilazione della domanda di richiesta d’esame
Il cittadino, aspirante tecnico manutentore antincendio, per procedere alla richiesta d’esame dovrà accedere, tramite SPID/CIE, al Portale Informatico (nella sezione: servizi digitali – Abilitazione tecnici manutentori qualificati) e procedere alla compilazione dell’apposito form-web.
La richiesta può anche essere effettuata da un soggetto delegato. In questo caso, dopo l’accesso al portale tramite SPID o CIE e l’inserimento dei dati anagrafici della Società per conto della quale si opera, sarà necessario selezionare la voce “delegato” dal menu a tendina “in qualità di”. Successivamente, nello step 2, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del candidato aspirante tecnico manutentore antincendio che intende sostenere l’esame per lo specifico Presidio antincendio e, successivamente, dovranno essere inseriti tutti gli allegati obbligatori o facoltativi (a seconda del caso d’esame di interesse) per proseguire con la procedura informatica.
N.B. Tra gli allegati obbligatori per poter accedere al caso 2 d’esame è prevista l’attestazione di servizio redatta dall’Azienda presso cui l’aspirante tecnico manutentore ha prestato servizio. Si raccomanda che la predetta attestazione di servizio deve essere in carta intestata, timbrata e firmata dall’Azienda in questione. Inoltre deve riportare la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, al fine di poter accertare inequivocabilmente il requisito cui prevede almeno 3 anni di servizio svolti prima dell’entrata in vigore del Decreto in parola (25 settembre 2022).
IMPORTANTE:
Il cittadino, aspirante tecnico manutentore antincendio, o suo delegato, dovranno svolgere due operazioni preliminari prima della compilazione della domanda d’esame, ovvero:
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Consultazione dell’elenco pubblico dei Soggetti formatori (vedi sopra), per l’individuazione delle sedi d’esame presenti sul territorio nazionale presso cui vuole svolgere l’esame;
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Prendere preventivamente contatti con la sede d’esame scelta e farsi rilasciare un documento denominato “pre-accordo”, che costituisce un allegato obbligatorio per entrambe le modalità d’esame (caso 1 e caso 2).
Ogni soggetto formatore e/o sede d’esame potrà dotarsi di proprio format di “pre-accordo”, purché sempre contenente almeno le informazioni ed i dati base che sono riportati nel fac-simile di seguito allegato:
Fac-simile “pre-accordo”
Ogni richiesta di esame verrà automaticamente inoltrata dal Portale Informatico alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Nel Lazio, invece, l’aspirante tecnico manutentore avrà la possibilità di scegliere tra 2 possibili opzioni a cui inviare la propria richiesta di esame:
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Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica;
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Alla Direzione Regionale VVF per il Lazio.
È possibile richiedere l’esame per più presidi antincendi nella stessa domanda.
La tariffa da versare per l’esame, che l’aspirante tecnico manutentore antincendio richiede per lo specifico Presidio antincendio, ammonta a € 116,00 (centosedici/00 euro) a cui va aggiunto il pagamento di una marca da bollo dell’importo di € 16,00 (sedici/00 euro) unico per ogni richiesta effettuata.
Per ulteriori approfondimenti e dettagli nella compilazione della domanda d’esame e sugli allegati da inserire, si rimanda al capitolo 2 della Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, nonché alla visione del video tutorial “Come inviare la domanda”, disponibile nella pagina web prima dell’accesso al servizio.
Risulta fondamentale compilare correttamente la domanda di richiesta di esame, seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni fornite, al fine di evitare eventuali errori che potrebbero comportare l’annullamento della stessa domanda di richiesta di esame.
In caso di necessità di supporto informatico, è possibile aprire un ticket cliccando sul pulsante “Scrivici”; il team di help desk prenderà in carico la richiesta e fornirà assistenza. Si raccomanda, altresì, di consultare preventivamente la sezione FAQ, dove sono già raccolte le risposte ai quesiti più comuni già pervenuti all’Amministrazione.
Una volta superato l’esame con esito positivo, il candidato può richiedere l’attestato di qualificazione direttamente attraverso il Portale Informatico, previo pagamento della marca da bollo dell’importo di € 16,00 (sedici/00 euro).
Il candidato che NON supera l’esame (ossia se ottiene un risultato con esito negativo al proprio esame) dovrà presentare una nuova richiesta ex-novo, nulla escluso.
Nulla Osta Transitorio (NOT) e organizzazione dell’esame
L’organizzazione operativa dell’esame sarà coordinata tra il soggetto formatore e/o la sede d’esame e la Direzione VV.F. competente.
Una volta presentata la domanda di ammissione all’esame, e verificata la congruità della documentazione, la Direzione dei Vigili del Fuoco territorialmente competente provvede all'accoglimento dell’istanza e rilascia il Nulla Osta Transitorio (NOT).
Il NOT, specifico per il singolo Presidio antincendio, ha valenza nella fase temporale transitoria intercorrente tra la richiesta di esame dell’aspirante tecnico manutentore antincendio e la data di svolgimento dello stesso esame e/o della data di rilascio dell’attestato di qualificazione di tecnico manutentore qualificato.
N.B.: in caso in cui il candidato NON superi l’esame o risulti assente, il NOT decade.
IMPORTANTE:
Secondo quanto previsto dalla Circolare prot. DCPREV n.14644 del 10/09/2025, che ha sancito la fine del regime transitorio entro la data della prossima scadenza della proroga (25 settembre 2026) i NOT,
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già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026;
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rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026, indipendentemente dalla data di emissione.
Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell'attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell'attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 e dalle relative circolari applicative.
A valle dell’accoglimento della proposta d’esame da parte dell’Amministrazione sarà sempre cura del soggetto formatore e/o sede d’esame comunicare a ciascun aspirante tecnico manutentore antincendio che dovrà sostenere l’esame con l’apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, le seguenti informazioni:
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la convocazione per l’esame;
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la sede dell’esame stesso, con l’indicazione di data e orario di suo svolgimento.