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D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (Decreto controlli)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022, dal D.M. 31 agosto 2023 e dal D.M. 13 settembre 2024.

Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori antincendio allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Fanno eccezione le disposizioni dell’articolo 4, riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2025, come stabilito dal D.M. 13 settembre 2024.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le circolari di seguito elencate:

Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6/10/2021

«DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti».

Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6-10-2021.pdf (677 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 15491 del 7/11/2022

«decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81».

Circolare DCPREV prot. n. 15491 del 7-11-2022.pdf (168 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 3747 del 13/03/2023

«Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" – Ulteriori indicazioni».

Circolare DCPREV prot. n. 3747 del 13-03-2023.pdf (177 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 8191 del 17/05/2024

«DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».

Circolare DCPREV prot. n. 8191 del 17-05-2024.pdf (260 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3/12/2024

«DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative».

Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3-12-2024.pdf (1,015 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 1823 del 3/02/2025

«DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024. Integrazione al punto 2.1 della nota prot. n° DCPREV 19631 del 3/12/2024».

Circolare DCPREV prot. n. 1823 del 3-02-2025.pdf (227 KB)

Circolare DCPREV prot. n. 5536 del 28/03/2025

«DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Attivazione parte II del portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021».

Circolare DCPREV prot. n. 5536 del 28-03-2025.pdf (270 KB)

Sono di seguito riportati, in sintesi, i più importanti aspetti che riguardano la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio:

Il tecnico manutentore qualificato

Il tecnico manutentore qualificato è una figura in possesso di adeguata formazione, conoscenze e competenze, acquisite attraverso specifici percorsi formativi teorici e pratici.

A seguito del superamento di un esame, svolto davanti a una commissione presieduta dai Vigili del Fuoco, che ne attesta le capacità tecniche e operative, il soggetto ottiene la qualifica necessaria per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio.

I casi d’esame previsti sono due:

  • Caso 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • Caso 2: Esame ridotto, a cui possono accedere i candidati in possesso di specifici requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022.

Per maggiori dettagli consultare i riferimenti normativi sopra riportati, in particolare la Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3.12.2024.

I corsi di formazione sono svolti dai soggetti formatori per il tramite dei propri centri di formazione/sedi d’esame.

I soggetti formatori

I soggetti formatori sono enti, organizzazioni o strutture in possesso di specifici requisiti che garantiscono la qualità e la conformità dei percorsi formativi, i cui requisiti sono identificati nella Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6.10.2021.

Il cittadino, aspirante tecnico manutentore, può individuare i soggetti formatori, ovvero i centri di formazione/sedi d’esame attraverso un elenco pubblico consultabile accedendo al Portale Informatico tramite SPID/CIE “corpo digitale - iscrizione all’elenco dei soggetti formatori” nell’apposita sezione “servizi digitali” del sito istituzionale.

Nota per i soggetti formatori:
Il precedente elenco pubblico, che era aggiornato al 6 marzo 2025, è stato integralmente sostituito e integrato nel Portale Informatico sopra citato. Come indicato nella Circolare DCPREV prot. n. 5536 del 28/03/2025, la procedura di abilitazione in formato cartaceo non è più attiva. Le richieste, pertanto, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Nei casi in cui il soggetto formatore sia stato già autorizzato, i suoi dati, inclusi quelli dei centri di formazione e delle sedi d’esame, risultano già registrati nel portale. Pertanto sarà sufficiente accedere al portale nella propria area personale dove è possibile modificare/integrare le anagrafiche e aggiungere/eliminare presidi antincendio.
Qualora non si risulti presenti nel suddetto elenco pubblico, è necessario procedere con la richiesta di abilitazione.
Nei casi in cui si tratti di un nuovo soggetto formatore, il Portale Informatico consente all’ente richiedente di presentare domanda di abilitazione alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica.
Per farlo, è necessario accedere al Portale tramite autenticazione digitale (SPID o CIE), compilare l’apposito modulo online ed effettuare il pagamento della marca da bollo, dell’importo di 16,00 euro, attraverso il sistema PagoPA.
Una volta verificati i requisiti, il soggetto formatore riceverà un documento di autorizzazione e sarà inserito nell’elenco pubblico consultabile sul Portale Informatico.
Solo dopo tale autorizzazione, il soggetto potrà accedere alla propria area riservata "Cruscotto" per gestire:
- i dati anagrafici dei centri di formazione e delle sedi d’esame;
- gli utenti da profilare come responsabili di uno specifico centro di formazione;
- le richieste dei tecnici manutentori pervenute effettuando una proposta di data esame.
A valle dell’accoglimento della proposta sarà cura del soggetto formatore comunicare la convocazione per l’esame al candidato, con l’indicazione di data e orario di svolgimento dell’esame nella sede da lui stesso scelta.
N.B.: L’accesso al Portale Informatico può avvenire tramite SPID o CIE, sia come persona fisica che come persona giuridica. Tuttavia, si consiglia di autenticarsi come persona giuridica qualora si intenda delegare ad altri la gestione dell’area riservata del portale.

 

L’aspirante tecnico manutentore

L’aspirante tecnico manutentore, quindi, dovrà procedere alla richiesta di “abilitazione tecnici manutentori qualificati” accedendo al Portale Informatico (servizi digitali – Abilitazione tecnici manutentori qualificati), previa autenticazione digitale tramite SPID/ CIE, e compilando l’apposito form web.
La tariffa da versare ammonta a 116,00 euro per ciascuna richiesta di esame, corrispondente a ogni presidio antincendio per cui si richiede la qualificazione, a cui si aggiunge il pagamento di una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro.
La richiesta di esame viene inoltrata automaticamente dal Portale alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Fa eccezione la regione Lazio, dove l’aspirante tecnico manutentore ha la possibilità di scegliere se inviare la richiesta alla Direzione regionale Lazio oppure alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica.
L’aspirante tecnico manutentore può compilare la richiesta anche per conto di un delegante e allegando la documentazione necessaria (N.B.: Nel caso in cui la domanda venga compilata per conto di un delegante, dopo l’accesso al portale tramite SPID o CIE e l’inserimento dei dati anagrafici della Società per conto della quale si opera, è necessario selezionare la voce “delegato” dal menu a tendina “in qualità di”. Successivamente, nello step 2, devono essere inseriti i dati anagrafici del candidato che intende sostenere l’esame e caricati i documenti richiesti per proseguire con la procedura).

Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo 2 della Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, nonché alla visione del video tutorial “Come inviare la domanda”, disponibile nella pagina web prima dell’accesso al servizio.
Attenzione: è fondamentale compilare correttamente la domanda di richiesta di esame, seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite, al fine di evitare eventuali errori che potrebbero comportare l’annullamento della stessa.
In caso di necessità di supporto informatico, è possibile aprire un ticket cliccando sul pulsante “Scrivici”; il team di help desk prenderà in carico la richiesta e fornirà assistenza. Si raccomanda, tuttavia, di consultare preventivamente la sezione FAQ, dove sono già raccolte le risposte ai quesiti più comuni.

In ogni caso, il cittadino che intende qualificarsi come tecnico manutentore prima di procedere alla presentazione dell’istanza, collegandosi al portale, è tenuto a prendere preventivamente contatto con la sede d’esame presso cui intende svolgere l’esame per gli adempimenti amministrativi correlati allo svolgimento dell’esame stesso. A tal riguardo, si riporta di seguito un fac-simile di “pre-accordo” che rientra tra gli allegati obbligatori da inserire all’atto della presentazione della domanda d’esame. Potranno comunque anche utilizzati altri modelli, purchè contenenti gli stessi dati ed informazioni.

Fac-simile “pre-accordo”

Fac-simile di pre-accordo.pdf (169 KB)

Una volta presentata la domanda di ammissione all’esame, e verificata la congruità della documentazione, la Direzione dei Vigili del Fuoco territorialmente competente provvede all'accoglimento dell’istanza e rilascia il Nulla Osta Transitorio (NOT).
Il NOT, specifico per presidio antincendio, è un documento utile per la gestione della fase transitoria, nelle more dello svolgimento dell’esame e/o del rilascio dell’attestato di qualificazione.
Si precisa che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, il NOT acquisterà piena efficacia a partire dal termine del periodo di proroga, fissato al 25 settembre 2025.
Infine, l’organizzazione operativa dell’esame sarà poi gestita tra soggetto formatore/sede d’esame e dalla Direzioni VVF competente.
Il candidato permane, quindi, in attesa della convocazione per l’esame, che gli verrà notificata direttamente dal soggetto formatore/sede d’esame con l’indicazione di data e orario di svolgimento dell’esame nella sede da lui stesso scelta.
Una volta superato l’esame, il tecnico manutentore qualificato potrà richiedere l’attestato di qualificazione direttamente attraverso il portale, previo pagamento della marca da bollo dell’importo di 16,00 euro.
Contrariamente, in caso di mancato superamento della prova di esame, lo stesso dovrà presentare una richiesta ex-novo.

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