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Esami di idoneità tecnica ai sensi del DM 2 Settembre 2021

Per richiedere l'organizzazione dell’esame dovrà essere presentata apposita ISTANZA in bollo da Euro 16,00 (in carta libera per le pubbliche amministrazioni e per le ONLUS), contente le seguenti informazioni

  1. numero e nominativi dei lavoratori di cui si chiede l'accertamento di idoneità;
  2. tipo di corso svolto
    1. CORSO FOR-3 (ex rischio elevato)
    2. CORSO FOR-2 (ex rischio medio)
    3. CORSO FOR-1 (ex rischio basso)
  3. Ente formatore (Sede VV.F. o formatori esterni abilitati in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021)
  4. nominativo del Formatore docente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021
  5. dichiarazione circa la copertura assicurativa del personale partecipante per eventuali infortuni durante l'attività formativa e l'esclusione del Comando Vigili del Fuoco da ogni responsabilità (anche per quanto concerne le fasi di trasporto tra le sedi, le quali sono effettuate a cura e responsabilità della ditta).
  6. il nominativo ed il numero di telefono del responsabile incaricato per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento all'accertamento e per i necessari contatti con il Comando.

Alla richiesta di accertamento di idoneità dovrà altresì essere allegato quanto segue:

  1. copia degli attestati di frequenza al corso di formazione svolto dai candidati, comprovanti lo svolgimento dei contenuti di cui all’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco, svolti presso il Comando VV.F. );
  2. dichiarazione sottoscritta da parte del/i docente/i erogatore/i del corso di formazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco).

Non appena ricevuta la richiesta il Comando concorderà con il richiedente modalità e tempi di svolgimento dell'accertamento di idoneità tecnica.

I costi dell'accertamento di idoneità sono di 58,00 Euro per ciascun candidato.

Al termine dell'accertamento sarà rilasciato apposito attestato di idoneità tecnica nominativo, in bollo da Euro 16,00 (non dovuto da pubbliche amministrazioni e da ONLUS).

ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

L'art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato IV, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

L'art. 5, comma 3, del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario comprovare l'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Attività ricomprese nell’ALLEGATO IV

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  • alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 persone presenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITA' TECNICA

L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze si tiene di norma presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco.

L'attività di accertamento consisterà in:

  • in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
  • in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR); 
  • in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell’estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

I candidati dovranno presentarsi alla data e all’ora prevista muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno essere messe a disposizione le seguenti attrezzature:

  • estintori portatili a CO2 /H2O da 5 kg, ogni 3 partecipanti, per le prove di estinzione;
  • una bombola di gas G.P.L. da 15 kg;

Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

COORD_DDMM_01-02-03_09_2021.pdf
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